Infermiera risarcita con 19mila euro, la Cassazione: l'ASL risponde anche se mobbing non è provato
Con l'ordinanza n. 28212 del 1° novembre 2026, la Suprema Corte chiude una lunga controversia che ha coinvolto un'infermiera del reparto di Psichiatria dell'ASL di Benevento. Confermato il risarcimento di 19.471 euro per il danno alla salute psicofisica, ma respinte le ulteriori richieste della lavoratrice. Al centro della vicenda, l'obbligo del datore di lavoro di intervenire davanti a un ambiente professionale segnato da condotte ostili e conflittualità.
Non è necessario che tutte le condotte ostili subite da un lavoratore integrino un disegno persecutorio unitario perché possa emergere una responsabilità del datore di lavoro per la lesione della salute e della dignità professionale. È il principio che torna al centro dell'ordinanza n. 28212, pubblicata il 1° novembre 2026 dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione, relativa a una controversia tra un'infermiera impiegata nel reparto di Psichiatria dell'ASL di Benevento, un medico responsabile della struttura e la stessa azienda sanitaria.
La vicenda si conclude con il rigetto dell'ultimo ricorso presentato dalla lavoratrice e con la conferma della precedente sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva riconosciuto la responsabilità del medico e dell'azienda sanitaria, condannandoli in solido al pagamento di 19.471 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno non patrimoniale subito dall'infermiera. La decisione assume particolare rilievo per il lavoro sanitario perché richiama un obbligo che non dipende necessariamente dall'accertamento del mobbing: l'azienda deve tutelare la salute psicofisica dei dipendenti anche quando il pregiudizio deriva da singoli comportamenti lesivi o da una situazione lavorativa stressogena.
Dalle denunce di molestie e mobbing alla responsabilità dell'ASL
La controversia nasce dal ricorso di un'infermiera che aveva denunciato condotte di molestia sessuale e mobbing attribuite al responsabile della struttura presso cui prestava servizio, chiedendo il risarcimento dei danni sia nei confronti del medico sia dell'ASL di Benevento. In un primo momento, il Tribunale aveva respinto la domanda e la decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli. La vicenda era però arrivata una prima volta davanti alla Cassazione, che con l'ordinanza n. 19196 del 2024 aveva rilevato un problema nella valutazione dei fatti.
I giudici di legittimità avevano osservato che la Corte territoriale, pur riconoscendo che alcuni episodi persecutori denunciati dall'infermiera risultavano provati, non aveva verificato se tali comportamenti, considerati singolarmente e nel loro insieme, potessero comunque aver compromesso la salute e la dignità della dipendente. Il punto non era dunque stabilire soltanto se fosse configurabile il mobbing, ma accertare se le condotte effettivamente dimostrate fossero comunque illecite e produttive di un danno risarcibile, alla luce degli articoli 2087 e 2043 del Codice civile.
A seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, la Corte d'Appello di Napoli ha riesaminato la controversia e, con la sentenza n. 1846 del 10 maggio 2025, ha riconosciuto la responsabilità del medico e dell'azienda sanitaria. Un elemento decisivo è stato il comportamento dell'amministrazione davanti alla situazione di conflittualità sviluppatasi nel reparto, caratterizzata da denunce e querele reciproche tra il responsabile e l'infermiera, oltre che da segnalazioni provenienti da entrambe le parti.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l'ASL era rimasta inattiva per un lungo periodo, senza adottare provvedimenti idonei a rasserenare l'ambiente lavorativo. Soltanto a distanza di circa due anni aveva deciso di trasferire la dipendente, con un provvedimento successivamente dichiarato illegittimo. Questa condotta omissiva è stata ritenuta incompatibile con l'obbligo datoriale di proteggere la salute psicofisica della lavoratrice, previsto dall'articolo 2087 del Codice civile.
La Cassazione: le condotte lesive vanno valutate anche senza mobbing
Il passaggio giuridicamente più significativo riguarda la distinzione tra mobbing e violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro. Il mobbing presuppone l'accertamento di specifici elementi, tra cui una pluralità di comportamenti riconducibili a una finalità persecutoria. La mancata dimostrazione di questo quadro complessivo, tuttavia, non esclude che singoli episodi possano ledere diritti fondamentali del dipendente e determinare una responsabilità risarcitoria.
La Cassazione richiama il principio secondo cui, anche quando le diverse condotte denunciate non risultino accomunate da un'unica finalità persecutoria, esse possono comunque essere valutate per verificare se abbiano inciso sulla salute o sulla dignità del lavoratore. L'assenza di un mobbing giuridicamente accertato non equivale, quindi, all'assenza di un illecito. Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere dei danni a lui imputabili quando non abbia adottato le misure necessarie a proteggere il dipendente da condizioni lavorative pregiudizievoli.
È una distinzione particolarmente importante nelle aziende sanitarie, dove la convivenza professionale all'interno di reparti e servizi richiede un'organizzazione capace di gestire conflitti, segnalazioni e comportamenti ostili. La responsabilità datoriale non nasce automaticamente dalla semplice esistenza di tensioni tra colleghi o tra dipendenti e superiori, ma può emergere quando siano dimostrate condotte lesive, un danno riconducibile a esse e l'inadempimento degli obblighi di protezione.
Nel caso dell'infermiera di Benevento, la Corte d'Appello aveva individuato proprio nell'inerzia dell'amministrazione un elemento di responsabilità. Lasciare irrisolta per anni una situazione lavorativa dannosa, per poi intervenire con un trasferimento dichiarato illegittimo, non è stato ritenuto sufficiente a soddisfare il dovere di tutela della dipendente.
Risarcimento di 19.471 euro per un danno biologico dell'8%
Il risarcimento riconosciuto all'infermiera è stato quantificato sulla base di un danno all'integrità psicofisica dell'8%, applicando le tabelle di Milano. La somma complessiva di 19.471 euro comprende 15.577 euro per il danno biologico e 3.894 euro quale incremento per la sofferenza, ai quali si aggiungono gli interessi e la rivalutazione monetaria previsti dalla sentenza.
La lavoratrice, tuttavia, non si era ritenuta soddisfatta della quantificazione e aveva proposto un nuovo ricorso in Cassazione, articolato in cinque motivi. Tra le contestazioni figuravano il mancato accoglimento delle osservazioni del proprio consulente tecnico, l'assenza di una nuova consulenza medico-legale, il rifiuto di aumentare ulteriormente il risarcimento e il mancato riconoscimento di un autonomo danno da demansionamento e perdita della professionalità.
La Suprema Corte ha respinto queste censure. In particolare, ha chiarito che il risarcimento per un danno permanente alla salute può essere aumentato oltre la misura ordinaria soltanto quando siano dimostrate conseguenze eccezionali e peculiari, diverse da quelle normalmente associate alla medesima invalidità. La durata pluriennale delle vicende e la reiterazione delle condotte denunciate non comportano, da sole, un automatico incremento della liquidazione.
I giudici hanno inoltre ritenuto adeguatamente motivata la scelta della Corte d'Appello di fare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, senza disporre un nuovo accertamento peritale. Quanto al demansionamento, hanno confermato che il giudice del rinvio aveva escluso, sulla base della valutazione dei fatti, un autonomo pregiudizio alla professionalità. Il danno alla salute è stato quindi riconosciuto, ma non tutte le ulteriori voci risarcitorie richieste dall'infermiera hanno trovato accoglimento.
Cosa insegna la sentenza alle aziende sanitarie
Il significato della pronuncia va oltre la singola controversia. Nelle organizzazioni sanitarie, il rischio psicosociale non può essere affrontato esclusivamente quando una condotta sia qualificabile come mobbing. Comportamenti ostili, conflitti persistenti e situazioni lavorative stressogene possono richiedere interventi organizzativi e di tutela anche in assenza di un intento persecutorio unitario, soprattutto quando siano state presentate segnalazioni e l'amministrazione sia a conoscenza della situazione.
Per gli infermieri, l'ordinanza ribadisce che la tutela della salute sul lavoro comprende anche la dimensione psicologica e relazionale. Per le direzioni aziendali, richiama invece la necessità di non confondere la gestione formale delle denunce con l'effettiva protezione dei dipendenti: ricevere segnalazioni senza adottare misure adeguate può esporre l'amministrazione a responsabilità quando ne derivi un danno giuridicamente accertato.
La decisione non stabilisce che ogni conflitto professionale dia diritto a un risarcimento, né che basti denunciare una situazione stressante per ottenere una condanna. Ribadisce però un principio fondamentale: l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro non si esaurisce nella prevenzione degli infortuni fisici e non viene meno soltanto perché il mobbing non è stato dimostrato.
È questo il punto centrale dell'ordinanza della Cassazione: l'attenzione deve essere rivolta alle condotte concretamente accertate, ai loro effetti sulla salute del lavoratore e alle misure che l'azienda avrebbe dovuto adottare per prevenire o interrompere il pregiudizio.
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