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L'iniezione del mezzo di contrasto in Radiologia (quarta parte)

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 24/08/2014 vai ai commenti

Contenuti Interprofessionali

di Pasquale Cerino

TSRM e Dottore in Giurisprudenza

 

Penso che sia necessario ragionare in termini puramente normativi, cercando di cogliere, nelle norme, codici e nella contraddittorietà dei vari accordi e documenti prodotti da soggetti non legittimati a tanto, solo le fonti effettive da cui ricavare concretamente le varie attribuzioni professionali e correlate responsabilità.

 

            Cercherò quindi di argomentare in modo diverso per dare il mio contributo alla soluzione della querelle in atto (Clicca), anche se Benci (Clicca) ha già chiarito, in maniera più che esaustiva, ruoli e competenze soprattutto nel momento in cui spiega che la qualificazione di farmaco per i mezzi di contrasto è operata dalla legge e che per legge i farmaci li iniettano gli Infermieri.

 

            Partiamo dal fatto che in ambito radiologico l'articolo 5 del d.lgs 187/2000 ha esautorato Tecnico ed infermiere dalla effettuazione di attività relative all'atto radiologico “puro”, inteso come atto sviluppato nell'arco temporale che va dalla valutazione del quesito clinico alla produzione del referto medico, ferma restando la competenza infermieristica esterna all'atto relativa all'assistenza (compresa l'iniezione di farmaci) dal momento in cui il paziente accede al servizio di radiologia fino al momento in cui viene “consegnato” al reparto di appartenenza.

 

            Quindi il processo di giustificazione, la effettuazione e la successiva valutazione del reperto radiografico sono di competenza del radiologo, così come tutte le attività correlate; alcune di queste possono essere delegate al Tecnico o all'Infermiere, altre no ed è proprio attraverso l'elenco delle attività delegabili che assumono rilievo, nella indagine diagnostica, le competenze del Tecnico e dell'Infermiere, quest'ultimo avente duplice valenza, interna all'atto radiologico (radiofarmaco) ed esterna (farmaco)

 

(Aprirei una piccola parentesi sulle competenze del TSRM, visto anche l'enfasi con cui è stata accolta l'assoluzione dei colleghi di Marlia, in particolare sul riconoscimento di ulteriori competenze; l'articolo 530 c.p.p. prevede varie formule assolutorie da utilizzare nel dispositivo della sentenza e la più completa, che blocca anche richieste di risarcimento in sede civile è “il fatto non sussiste”; tale formula significa che dalle risultanze processuali non viene confermata l'ipotesi formulata dal PM al momento della imputazione, ovvero che non è stato accertato, al di la del ragionevole dubbio, se il fatto contestato si è compiutamente realizzato o meno; diversamente, se la formula utilizzata fosse stata, ad esempio “il fatto non costituisce reato” o “il fatto non è previsto dalla legge come reato” il significato attribuibile al dispositivo sarebbe stato che il fatto è accertato e quindi che i tecnici hanno effettivamente fatto quello di cui erano accusati, ma il fatto non è contrario alla legge. Aspettando le motivazioni della sentenza, faccio presente che per la giurisprudenza il dispositivo prevale sulla motivazione in quanto più vicino al momento decisionale.)

 

Tornando ai fatti, gli aspetti pratici (le mansioni) delegabili dal radiologo al tecnico e all'infermiere sono definiti dalla lettera a) dell'articolo 2 del d.lgs 187/2000 e sono:

-1) la manovra e l’impiego di attrezzature radiologiche

-2) la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione

-3) la calibrazione e la manutenzione dell’attrezzatura

-4) la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci

-5) lo sviluppo di pellicole

 

            Ora, se il legislatore avesse voluto riservare al tecnico la preparazione dei (radio) farmaci o dei farmaci in generale nell'ambito dell'atto radiologico avrebbe dovuto, rispettivamente, non prevedere la delega all'infermiere o prevedere specifica delega al tecnico per i farmaci, ovviamente accompagnata da relativa modifica del percorso di studi e di tirocinio; siccome la delega per l'Infermiere il legislatore l'ha prevista, e visto che sui punti 1,2,3 e 5 non mi pare ci sia da discutere, penso proprio che l'unico punto rimasto per l'infermiere, al netto della competenza assistenziale dovuta fuori atto radiologico, sia il punto 4, appunto la preparazione e la somministrazione di (radio) farmaci nei servizi di riferimento.

 

            Attenzione anche a prendere a presupposto gli insegnamento BIO/14, BIO/12, le evidenze scientifiche ecc. ecc. per giustificare le competenze di area radiologica per compiti non normati del Tecnico di radiologia; gli infermieri nei loro corsi di Laurea hanno insegnamenti come diagnostica per immagini, radioprotezione e radioterapia.

 

            Una piccola chiosa va fatta sull'onere in capo al soggetto delegante (medico specialista radiologo) di accertarsi preventivamente della idoneità della condizioni organizzative del servizio, dell'onere relativo alla perfetta conoscenza dei contenuti dei profili dei soggetti delegati, tanto ad evitare, stante l'obbligo di vigilanza, conflitti o attribuzioni illegittime, e soprattutto l'obbligo, in caso di mancanza di personale delegabile per una specifica mansione, di provvedere in prima persona per la effettuazione dell'esame; in pratica se manca l'infermiere il mezzo di contrasto lo inietta il medico, se manca il Tecnico, è il radiologo che fa la radiografia.

 

 

Leggi anche gli articoli precedenti sull’argomento:

- I confini mobili delle competenze. TSRM, anzi Infermieri: il caso dei MdC (Clicca)

- Somministrazione di radiofarmaci e mezzi di contrasto, il parere di Luca Benci (Clicca)

- Luca Benci ritorna sulla questione "mezzi di contrasto" (Clicca)