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Infermieri. Visite fiscali anche per gli Infortuni? Il Ministero chiarisce la normativa. Cosa c’è da sapere.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/02/2018 vai ai commenti

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Il decreto n.206 del 17 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 ed entrato in vigore, dal 13 gennaio 2018, il nuovo regolamento sulle visite fiscali ci aveva lasciato un dubbio interpretativo: il lavoratore assente per infortunio rientra tra le categorie sottoposte a visita fiscale e al rispetto delle fasce di reperibilità?

Il dubbio era nato perché all’articolo 4 del nuovo decreto, nell’elencazione dei dipendenti esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, scompare la dicitura dipendenti sotto infortunio.

 

Questo quanto scritto nella nuova normativa:

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile aduna delle seguenti circostanze:

 

a)patologie gravi che richiedono terapie salvavita

 

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all' ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto

 

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 

Mentre la vecchia normativa decreto Brunetta n.206 del 18 dicembre 2009, riportava:

 

a)patologie gravi che richiedono terapie salvavita

 

b)infortuni sul lavoro

 

c) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all' ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto

 

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 

Il dubbio sorto è lecito, perché scompare la dicitura infortunio sul lavoro?

Il quesito è stato ampiamente chiarito dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione :

i dipendenti sotto infortunio non sono obbligati a rispettare le fasce di reperibilità.

Che la dicitura sia stata eliminata nella nuova nuova normativa è solo inerente all’ambito ci competenza.

L’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, “poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”.

Al riguardo si segnala che anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato “Istruzioni amministrative ed operative” delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”. ”

Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.               

 

 

ph credit: dal web

da funzionepubblicagov.it