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Malattia e visite fiscali: la nuova Guida Inps per dipendenti pubblici e privati

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 31/07/2018 vai ai commenti

Leggi e sentenze

"Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici": è la nuova guida Inps in materia di malattia e visita fiscale, diritti e doveri dei lavoratori.

Per quanto tanto si sappia sull’argomento, sono numerosi i dubbi ed i quesiti posti in merito dai dipendenti.

L’Inps ha per questo redatto un documento che accompagni il lavoratore nell’iter da seguire, senza il pericolo di incorrere in prassi scorrette e sanzioni.

Di seguito i punti salienti.

 

Mi sento male, non posso recarmi a lavoro. La prima cosa da fare

Il lavoratore dovrà tempestivamente avvisare il datore di lavoro della propria assenza per malattia. Si rammenta che sono variabili i tempi e modalità con le quali far pervenire l'avviso e dipendono essenzialmente dal contratto di lavoro applicabile.

 

A chi devo rivolgermi per il certificato di malattia?

  • Il proprio medico curante. Questi ha il compito di redigere l'apposito certificato di malattia e di trasmetterlo all'INPS con modalità telematica, immediatamente o tutt’al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio.

 

  • Medico libero professionista, a cui ci si rivolge nei casi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro, potrà rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio.

 

Il certificato di malattia

Il certificato di malattia è in forma telematica, questo esonera il lavoratore dall’invio del certificato al datore di lavoro, perché inviato direttamente dal medico al quale ci si rivolge.

L’ Inps consiglia al lavoratore di prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC), eventualmente chiedendone copia cartacea al medico che lo ha redatto, e di controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica ivi inseriti.

 

Come deve essere redatto il certificato di malattia telematico?

Dovranno essere inserite le seguenti indicazioni:

 

  • Dati anagrafici e luogo di reperibilità per la visita fiscale (residenza o domicilio)

  • indicazione del numero di giorni di riposo in relazione allo stato patologico

 

  • Indicazione di evento traumatico: l'informazione è indispensabile affinché l'Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un'azione surrogatoria verso i terzi responsabili. Ove tale azione abbia esito positivo, per il lavoratore c'è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall'INPS non rientrino nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;

 

  • Segnalazione delle eventuali "agevolazioni" per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall'obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di: patologia grave che richieda terapie salvavita; malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio; stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.

 

Il medico potrà anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.

 

Il certificato cartaceo resta valido?

l certificato che indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori.

Il certificato cartaceo andrà trasmesso all'INPS (o inviato con R/R) e al datore di lavoro entro i termini previsti dal contratto di lavoro. La trasmissione dovrà avvenire entro due giorni invece, in caso si tratti di lavoratore privato che ha diritto all'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto.

 

Se mi ammalo nei giorni festivi e prefestivi a chi mi rivolgo?

  • Nei giorni festivi e prefestivi sarà necessario rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia, sia ove la malattia sia insorta in questi giorni, sia per giustificare un'eventuale continuazione di un evento certificato sino al venerdì.

     

E nel caso io acceda al pronto soccorso o venga ricoverata?

  • Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, devi richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi assicurati che l'eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata. Se, invece, l'ospedale consegna un certificato cartaceo, sarà necessario controllare che siano presenti tutti i dati fondamentali e provvedere a inviarlo all'INPS e al datore di lavoro.

 

Da che giorno inizia la malattia?

L'INPS, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita.

 

Solo ove il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l'INPS riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Si rammenta che il datore di lavoro, infatti, potrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall'INPS.

 

Visita fiscale: le fasce di reperibilità

 

Dipendente pubblico

I dipendenti pubblici sono tenuti a essere reperibili nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

 

L'esonero è possibile nei seguenti casi, indicati dal d.m. n. 206/2017:

 

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 

Si ricorda che la visita fiscale dovrà essere richiesta obbligatoriamente dal datore di lavoro pubblico se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, potrà essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi.

 

Dipendente settore privato

dipendenti privati sono tenuti a essere reperibili nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.00

- dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

 

Il medico certificato potrà segnalare l'eventuale agevolazione che esonera il lavoratore privato nei casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell'Inps, tuttavia anche in tal caso potrà essere comunque disposta una visita di controllo previo appuntamento.

 

Il lavoratore privato assicurato per la malattia non potrà assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo salvo i seguenti casi specifici:

 

- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità

- provati gravi motivi personali o familiari

- cause di forza maggiore.

 

 

La visita fiscale può esseredisposta d'ufficio dall'Istituto (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

 

E’ importante:

 

  • rispettare le fasce orarie di reperibilità anche nei giorni festivi e di domenica

  • essere rintracciabili alla visita fiscale. Deve essere chiaro l’indirizzo ed il nome e cognome sul campanello.

 

Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l'assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

 

Nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell'Inps per non interferire nell'attività di competenza esclusiva dell'Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988)

 

 

Indirizzo di reperibilità: come cambiarlo?

La variazione dell'indirizzo di reperibilità durante la malattia è consentita, ma le regole sono diverse a seconda che si tratti di un lavoratore pubblico o privato.

 

  • Il lavoratore pubblico sarà tenuto ad avvertire immediatamente il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l'INPS per mezzo degli appositi canali

 

  • Il lavoratore privato, invece, se assicurato per la malattia presso l'INPS, dovrà avvertire preventivamente la Struttura territoriale di competenza, utilizzando direttamente i canali indicati nel sito web www.inps.it e avvisare immediatamente anche il datore di lavoro, attenendosi alle disposizioni del proprio contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.

Ove, invece, il lavoratore non sia assicurato per la malattia presso l'INPS sarà tenuto ad avvertire solo il datore di lavoro.

 

Il periodo di malattia si può modificare?

Al lavoratore è consentito rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, ma sarà necessario che questi chieda al medico che ha redatto il certificato la "Rettifica" della prognosi, da inoltrare all'INPS attraverso il servizio di trasmissione telematica.

 

Al dipendente pubblico è consentito (cfr. d.m. n. 206/2017) rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.

 

Nessun certificato potrà essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.

 

Se mi ammalo all’estero?che fare?

l fatto di trovarsi all’estero non lo esime dalla visita fiscale, l’Inps deve accertarsi che lo stato di malattia deve essere veritierio.

Naturalmente l’iter procedurale è più complesso, a seconda che il Paese in cui il dipendente si trova in vacanza sia Comunitario o Extra Comunitario.

La Procedura

La prima cosa che il dipendente deve fare, al momento in cui si ammala all’estero, è quella di farsi visitare e comunicare al datore di lavoro, il cambiamento di stato da ferie a malattia.

Il certificato medico dovrà indicare l’indirizzo presso cui momentaneamente si trova il dipendente.

Se il lavoratore si trova in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato convenzionato l’iter di certificazione sarà diverso.

 

In un Paese dell’Unione Europea il certificato è pienamente valido, se si trova in un Paese non facente parte della comunità Europea o che non ha stipulato con l’Italia nessuna convenzione o accordi specifici che regolano la materia, il certificato medico deve essere legalizzato e tradotto in lingua italiana dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante in quello Stato.

Per la visita fiscale, valgono le regole valide per il lavoratori dipendenti italiani, e non quelle del Paese estero in cui si trova.

L’Inps corrisponderà l’indennità di malattia solo dopo aver ricevuto il certificato medico originale e legalizzato a cura dalla rappresentanza diplomatica.

 

Da la Legge per tutti