Il prelievo ematico è di esclusiva competenza infermieristica?
Considerando le pronunce giurisprudenziali, la risposta è che il prelievo ematico è una attività di competenza di alcune professioni sanitarie, non di tutte.
La Cassazione si è espressa in questa direzione già il 21/02/1997, in una diatriba insorta tra Medici e Biologi; i primi (i Medici Chirurghi), ritenevano di avere l’esclusività per tale pratica sanitaria, dalla sentenza:….”
L’attività di prelievo ematico venoso, da un lato, non è di competenza esclusiva degli iscritti all’albo dei medici chirurghi come dimostra il fatto che essa rientra anche nelle competenze degli infermieri professionali e delle ostetriche, dall’altro deve ritenersi rientrare nelle competenze proprie dei biologi, in quanto prodromica all’esecuzione di ricerche o di analisi biologiche sui campioni di sangue prelevato. Va in proposito affermato che in realtà il prelievo di sangue in vena costituisce un intervento invasivo della sfera personale della persona che, pur se appartenente alla ordinaria amministrazione della pratica medica, ove non eseguito da soggetti professionalmente preparati e secondo precise tecniche e metodologie , è idoneo a ledere l’integrità fisica o addirittura la salute della persona su cui detta attività si compie . Esso è dunque estraneo alla specificità dei compiti del biologo, pur se tra questi rientra l’analisi di campioni ematici…non assume rilievo il fatto che l’attività di prelievo di sangue venoso non sia attribuita alla esclusiva competenza medica (…v. DPR 14.3.1974 n.225 e DPR 7.3.1973 n.163): Ciò conferma anzi che solo una fonte normativa può consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti la professione di medico interventi invasivi della sfera corporale, sulla base di un ragionevole riconoscimento di competenze tecniche e professionali…i biologi, sia pure preposti a laboratori di analisi, non sono abilitati a effettuare prelievi di sangue in vena…”(cfr. C. cost., sentenze n. 54 del 1986, 194 del 1996 e 238 del 1996) .
Il correttivo a questa “limitazione” arriva nel 2002 con la Direttiva del Ministro Sirchia DIR/III/BIQU/OU10014/2002 dove si prevede che i Biologi possano eseguire i prelievi capillari e venosi previa partecipazione a corsi formativi per l’acquisizione delle necessarie informazioni teorico-pratiche.
Anche il TAR del Lazio, sezione III ter, con la sentenza 912 del 31.1.2004 segue questo indirizzo e respinge le tesi dell’Ordine dei Medici Campani, che aveva impugnato la deliberazione 20.6.2003 n. 2125, con la quale la Giunta Regionale della Campania aveva autorizzato i biologi all’esercizio dell’attività di prelievo ematico, capillare e venoso, a condizione che si sottoponessero a percorsi formativi per l’acquisizione delle relative competenze tecnico pratiche.
L’esecuzione del prelievo per i biologi è comunque sempre circoscritta all’interno della struttura in cui è prestata l’attività professionale. E’ proibita l’esecuzione dei prelievi a domicilio da parte del Biologo. Il Biologo che esegue prelievi senza essere in possesso dell’attestato di qualificazione al corso formativo può essere accusato di esercizio abusivo della professione medica e quindi passibile di denuncia penale.
L’infermiere invece anche in forza delle norme contenute nel DPR. n. 225 del 14/3/1974 (abrogato) e successive D.M. 739/1994, Legge 42/99 e Legge 251/00; che hanno ampliato l’ambito di autonomia degli infermieri, definito le competenze professionali e relativi percorsi di formazione, è in grado di porre in essere, anche in assenza del medico e a domicilio del paziente, il prelievo venoso del sangue.
Per completezza, riportiamo di seguito il quesito posto da una Vigilatrice D’infanzia sull’abilitazione all’esecuzione del prelievo venoso all’”Esperto legale del quotidiano Sanità24 Il Sole24ore:
Considerato che il prelievo di sangue venoso è un atto tecnico trasversale a vari profili professionali, fra i quali la Vigilatrice d'infanzia, poiché presso le sale prelievi delle aziende sanitarie si effettuano prelievi di sangue venoso, atto che è compreso nell'attività lavorativa delle suddette figure professionali e dato che non si tratta di effettuare assistenza completa, ma solo il prelievo venoso, la stessa vigilatrice può essere adibita a eseguire prelievi di sangue venoso anche agli adulti, dato che nella nostra azienda sono chiusi sia la pediatria che i punti nascita?
(V.D.C.)
La vigilatrice d'infanzia è un operatore sanitario che svolge le mansioni previste per gli infermieri professionali, solo che è specializzata nei problemi dell'infanzia. I compiti e le attività di carattere assistenziale e organizzativo-amministrativo che è tenuta a svolgere sono gli stessi degli infermieri professionisti. I compiti principali che si trova a svolgere sono: la raccolta di materiale per esami; le medicazioni; la sorveglianza; il rilevamento delle condizioni del bambino ammalato (polso, temperatura, frequenza respiratoria); la somministrazione di medicinali e degli alimenti. La vigilatrice d'infanzia svolge la sua attività individualmente o all'interno di équipe, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, ospedaliere o extra-ospedaliere, consultori familiari, asili-nido, centri di riabilitazione, a domicilio, come dipendente o infine come libero-professionista. Ricordiamo che lo svolgimento da parte di un operatore di prestazioni o compiti riservati ad altra figura professionale è da ritenersi assolutamente vietato - costituendo reato previsto e punito dall'articolo 348 del codice penale - e non può intervenire neppure su delega o per incarico di alcuno.
(Claudio Testuzza)
In conclusione nell’attuale legislazione italiana le professioni abilitate al prelievo venoso risultano essere i professionisti sanitari: Infermieri, Ostetriche e Medici.
Per i Biologi è necessaria altresì specifica formazione abilitante, mentre per le professioni degli Infermieri Pediatrici e Vigilatrici d’Infanzia, le prestazioni di prelievo venoso appaiono circoscritte all’infanzia.
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