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Infermiere tirocinante contrae la Tubercolosi . No al risarcimento. La sentenza della Cassazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/12/2018 vai ai commenti

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“Contrarre malattie sul luogo del lavoro non necessariamente implica la responsabilità del datore di lavoro, perché la patologia può essere anche conseguenza della qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o può essere insorta per una causa non addebitabile al datore, per avere quest’ultimo adottato le misure imposte dal legislatore o suggerite dalla tecnica e dalle regole di ordinaria prudenza”.

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31873/2018, rigetta il ricorso di una studentessa infermiera.

I fatti

La studentessa universitaria di Infermieristica aveva frequentato in qualità di tirocinante il reparto di tisiologia, e qui aveva contratto la TBC genito peritoneale con spondilotiscite tubercolare L3 L4, e per questo aveva chiesto il risarcimento per malattia professionale all’ospedale nella quale prestava servizio da tirocinante.

  • In primo grado, il Tribunale di Bergamo aveva ritenuto non fondato il ricorso in quanto avendo frequentato il reparto in qualità di tirocinante, non sussisteva fra le parti alcun rapporto contrattuale e la responsabilità dell'azienda non poteva essere fondata sull'art. 2087 cod. civ., applicabile al solo lavoro subordinato.
  • In secondo grado, il Tribunale di Brescia, rigetta il ricorso, specificando che nonostante tra le parti esista un rapporto contrattuale trilaterale, fra il soggetto promotore, il tirocinante e l'ente ospitante, che è tenuto a salvaguardare la sicurezza e la salute del tirocinante, è anche vero che l’ospedale aveva ampiamente dimostrato di aver sottoposto la tirocinante a vaccinazione che, come avviene nella quasi totalità dei casi, è sufficiente ad impedire qualsiasi contagio; e in ogni caso, l’ente non è tenuto a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, impossibile per la presenza di soggetti malati, bensì solo ad eseguire la profilassi idonea a scongiurare il pericolo di contagio.

 

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione rigetta anch’essa il ricorso.

Richiamando la normativa in tema di rapporti subordinati e sicurezza, dichiara che: l’obbligo di sicurezza che grava sull’imprenditore e sulle amministrazioni pubbliche, è assunto non solo nei confronti dei lavoratori subordinati ma anche rispetto ad altre categorie di soggetti che, a vario titolo, si vengono a porre in relazione con i luoghi di lavoro.

Ciò vuol dire che si applicano anche ai rapporti (contrattuali) di tirocinio i principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità che regolano la responsabilità ex artt. 1218 e 2087 cod. civ., secondo cui l’inadempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore è fonte di responsabilità contrattuale e risarcitoria, che sorge qualora la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche (cfr. fra le tante Cass. n. 749/2018; Cass. n. 15082/2014; Cass. n. 8855/2013).

Questo non basta però ad accogliere il ricorso della studentessa che viene rigettato in quanto sebbene la colpa si presuma ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., in capo al datore di lavoro, quest’ultimo può, sempre superarla con prove a suo discarico e, in ogni caso, gli si può addebitare qualsiasi evento lesivo della salute del dipendente; ma solo quello che sia etiologicamente collegato alla regola cautelare violata, regola che deve essere specificamente volta a scongiurare il rischio di verificazione dell’evento realizzatosi (Cass. n. 749/2018).

Ovvero, l’ospedale aveva ampiamente dimostrato di aver provveduto a vaccinare per la TBC la tirocinante, e quindi tutte le misure di profilassi necessarie, Ne discende che l’evento non poteva essere addebitato a colpa della struttura ospedaliera perché, da un lato, non poteva essere garantita l’assoluta salubrità dell’ambiente di lavoro, in considerazione dell’ineliminabile presenza nel reparto di soggetti malati.

 

da Sentenze web; Resonsabile Civile