Ferie più pesanti in busta paga: nel nuovo CCNL entrano turni, notti e festivi
L’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 interviene su uno dei temi più delicati per il personale sanitario: la retribuzione durante le ferie. Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una nuova “Indennità ferie”, calcolata sulle indennità ordinariamente percepite per turni, notti, festivi, particolari unità operative e Pronto soccorso. L’altra novità riguarda i neoassunti: due giorni di ferie in più fino al terzo anno di servizio, con il passaggio da 28 a 30 giorni su cinque giorni lavorativi e da 30 a 32 su sei giorni. Una modifica che punta a evitare che andare in ferie significhi perdere una parte rilevante della retribuzione abituale.
Per un infermiere turnista andare in ferie non significa soltanto assentarsi dal servizio per recuperare energie. Per molti professionisti significa anche vedere cambiare la propria busta paga, perché una parte della retribuzione mensile deriva da indennità strettamente collegate alla presenza effettiva in turno: notte, festivo, turnazione, attività in particolari unità operative e, per chi vi lavora, Pronto soccorso.
È proprio su questo punto che interviene una delle novità più rilevanti contenute nell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027. Il nuovo articolo 28, dedicato a “Ferie e recupero festività soppresse”, introduce infatti una specifica “Indennità ferie”, destinata a essere corrisposta durante i giorni di ferie e calcolata prendendo come riferimento alcune delle indennità effettivamente percepite dal lavoratore nel semestre precedente.
La modifica è importante perché cambia la logica con cui viene considerata la retribuzione durante il periodo di riposo: le ferie restano naturalmente retribuite, ma a questa retribuzione si aggiunge una quota giornaliera che tiene conto di alcune componenti economiche normalmente legate alle condizioni concrete nelle quali il dipendente presta servizio.
Accanto a questa misura emerge una seconda novità, destinata soprattutto a chi entra nel Servizio sanitario: due giorni di ferie in più per i neoassunti fino al terzo anno, superando così la precedente differenziazione che penalizzava, nei primi anni, chi aveva appena iniziato il rapporto di lavoro.
La novità più importante: nasce l’“Indennità ferie”
Il principio contenuto nell'articolo 28 è abbastanza semplice, anche se il meccanismo di calcolo può apparire inizialmente complesso.
Durante le ferie il dipendente continua innanzitutto a percepire la normale retribuzione individuata dal contratto. A questa viene però aggiunta una nuova indennità giornaliera denominata espressamente “Indennità ferie”.
Non si tratta di una cifra uguale per tutti. L'importo viene determinato individualmente sulla base di quanto il singolo lavoratore ha effettivamente percepito, nel semestre precedente alle ferie, attraverso alcune specifiche indennità.
In sostanza, chi svolge ordinariamente turni, notti, festivi o attività che danno diritto alle indennità individuate dal contratto potrà ricevere una quota economica aggiuntiva anche mentre è in ferie.
È questo il cambiamento da mettere maggiormente in evidenza: il nuovo istituto cerca di ridurre la differenza tra ciò che il lavoratore percepisce normalmente quando presta servizio e ciò che riceve quando esercita il proprio diritto alle ferie.
Quali indennità vengono considerate
Il contratto non include indistintamente tutte le voci accessorie della busta paga. L'articolo 28 contiene una tabella precisa che individua le componenti da prendere in considerazione.
Rientrano nel calcolo l'indennità di turno, l'indennità di servizio notturno, l'indennità di servizio festivo, l'indennità per l'operatività in particolari Unità operative o Servizi e l'indennità di Pronto soccorso.
Per un infermiere turnista, quindi, il cambiamento è concreto. Se nei mesi precedenti ha lavorato regolarmente su turni, effettuato notti e festivi e percepito le relative indennità, una parte di queste somme entrerà nel calcolo della nuova indennità da riconoscere durante le ferie.
Non significa, però, che durante le ferie verranno pagate le singole notti o i singoli festivi come se fossero stati effettivamente lavorati. Il meccanismo è diverso: il contratto prende quanto complessivamente percepito attraverso quelle indennità nel semestre precedente e ne ricava un valore medio giornaliero.
Chi potrebbe beneficiarne maggiormente
La nuova disciplina assume un peso particolare per il personale che lavora stabilmente in condizioni che producono retribuzione accessoria.
Pensiamo agli infermieri inseriti nelle turnazioni sulle 24 ore, a chi svolge frequentemente servizio notturno e festivo, al personale che opera nelle unità per le quali è prevista una specifica indennità e agli operatori del Pronto soccorso.
Più queste componenti incidono ordinariamente sulla retribuzione, maggiore potrà essere, in linea generale, il valore della nuova indennità, perché il calcolo parte proprio dalle somme effettivamente percepite nel semestre precedente.
Al contrario, chi non percepisce le indennità espressamente elencate nell'articolo 28 non matura automaticamente questa componente aggiuntiva soltanto perché va in ferie.
Il Pronto soccorso ha una disciplina specifica anche nel finanziamento
Tra le voci considerate compare espressamente l'indennità di Pronto soccorso.
Il contratto precisa che la quota dell'Indennità ferie riconducibile a questa voce viene finanziata attraverso le specifiche risorse del Fondo destinate proprio all'indennità di Pronto soccorso. Per le altre componenti, la nuova indennità grava sul Fondo premialità e condizioni di lavoro.
È un dettaglio tecnico, ma importante, perché chiarisce che il nuovo istituto non viene semplicemente finanziato attraverso la retribuzione tabellare, bensì attraverso le risorse contrattualmente individuate per il trattamento accessorio.
Perché questa novità è importante per i turnisti
Per capire la portata della misura bisogna partire dalla composizione reale dello stipendio di un infermiere che lavora sulle 24 ore.
La retribuzione mensile non è composta soltanto dallo stipendio tabellare. Turni, notti, domeniche e festività possono determinare una quota variabile che, mese dopo mese, contribuisce al reddito effettivamente percepito.
Quando il lavoratore è in ferie, però, non effettua materialmente quelle prestazioni. Da qui nasce il problema della corretta remunerazione del periodo feriale, sul quale negli ultimi anni è intervenuta anche una significativa giurisprudenza europea e nazionale.
Il nuovo CCNL affronta la questione attraverso un meccanismo contrattuale specifico: invece di ricostruire ipoteticamente quali notti o festivi il dipendente avrebbe lavorato, calcola una media delle indennità percepite nel semestre precedente e la trasforma in un valore giornaliero da aggiungere alla retribuzione durante le ferie.
Non è quindi una “nuova indennità di turno”
Questo passaggio merita di essere chiarito perché può generare equivoci.
La nuova Indennità ferie non aumenta direttamente l'importo dell'indennità notturna, festiva o di turno e non crea una nuova maggiorazione per chi è materialmente al lavoro.
È una voce economica diversa, che nasce proprio durante la fruizione delle ferie e viene calcolata prendendo come parametro quelle indennità.
Il lavoratore, quindi, non riceve “il turno che non ha fatto”, ma una indennità giornaliera parametrata alla retribuzione accessoria percepita ordinariamente nel semestre precedente.
Seconda novità: due giorni di ferie in più per i neoassunti
L'altro cambiamento rilevante riguarda il numero delle giornate spettanti nei primi anni di servizio.
La novità può essere sintetizzata in modo immediato: i neoassunti guadagnano due giorni di ferie fino al terzo anno.
Per chi lavora su cinque giorni settimanali, il monte passa da 28 a 30 giorni; per chi ha invece un'articolazione su sei giorni, passa da 30 a 32 giorni.
In questo modo viene ridotta la differenza tra i lavoratori appena entrati nel servizio e quelli con maggiore anzianità.
Nel testo dell'articolo 28 fornito, la disciplina generale stabilisce infatti 28 giorni lavorativi per chi ha un orario distribuito su cinque giorni e 32 giorni per chi lavora su sei giorni; la novità sui neoassunti va letta nel quadro della revisione della precedente disciplina contrattuale e del superamento della riduzione applicata nei primi tre anni.
Attenzione ai numeri: cinque e sei giorni non vanno confrontati direttamente
Dire che un lavoratore ha 28 giorni mentre un altro ne ha 32 potrebbe far pensare che il secondo disponga automaticamente di quattro giorni di vacanza in più, ma non è così.
Il numero cambia perché cambia l'articolazione della settimana lavorativa. Con un orario distribuito su cinque giorni, per coprire una settimana completa di assenza servono cinque giornate di ferie; con un'articolazione su sei giorni ne servono sei.
Per questo il contratto esprime due quantità diverse.
La novità per i neoassunti va quindi letta all'interno della rispettiva articolazione: +2 giorni rispetto alla disciplina loro applicata precedentemente, non come confronto diretto tra chi lavora cinque e chi lavora sei giorni.
Restano anche le quattro giornate per le festività soppresse
Accanto alle ferie, il contratto conferma le quattro giornate di riposo per le festività soppresse, da utilizzare prioritariamente nell'anno solare secondo la legge 937/1977.
Queste giornate non fruite non sono monetizzabili. Viene inoltre confermata come giornata festiva la ricorrenza del Santo Patrono della località nella quale il dipendente presta servizio, purché cada in un giorno lavorativo.
Ferie e festività soppresse sono dunque istituti distinti e non devono essere confusi nel calcolo delle giornate disponibili.
Ferie: l'azienda deve programmare, ma anche consentirne realmente la fruizione
Il nuovo articolo dedica particolare attenzione anche alla pianificazione.
L'Azienda deve concordare le ferie annuali tenendo conto delle richieste dei dipendenti e deve vigilare affinché vengano effettivamente godute nei termini contrattuali. Le ferie sono fruite previa autorizzazione, che deve essere espressa e tempestiva e comunque intervenire entro 15 giorni dalla richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio.
La pianificazione delle ferie estive deve inoltre avvenire entro il primo quadrimestre dell'anno.
Ma c'è un passaggio particolarmente significativo: l'Azienda deve assicurarsi che il dipendente sia realmente messo nelle condizioni di usufruire delle ferie e, se necessario, deve invitarlo formalmente a farlo, informandolo in tempo utile affinché il periodo di riposo possa ancora assolvere alla sua funzione di recupero e distensione.
Non basta quindi che le ferie risultino contabilmente maturate: devono essere concretamente fruibili.
Almeno 15 giorni lavorativi continuativi in estate, se richiesti
Il contratto consente di frazionare le ferie in più periodi, compatibilmente con le esigenze oggettive del servizio, ma tutela anche la possibilità di disporre di un periodo continuativo sufficientemente lungo.
Al dipendente che ne faccia richiesta devono essere assicurati almeno 15 giorni lavorativi continuativi di ferie tra il 1° giugno e il 30 settembre. Per i dipendenti con figli in età scolastica che ne facciano richiesta viene prevista, in alternativa, la finestra tra 15 giugno e 15 settembre, nell'ottica della conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Se l'azienda richiama il dipendente dalle ferie, deve rimborsare le spese
Il contratto disciplina anche una situazione particolarmente delicata per chi lavora in servizi caratterizzati da carenze improvvise di personale.
Se le ferie già iniziate vengono interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per rientrare nella sede di lavoro e, se necessario, per tornare successivamente nel luogo in cui stava trascorrendo le ferie.
Sono inoltre rimborsabili le spese anticipate e documentate relative al periodo di vacanza che non è stato possibile godere.
Quando le ferie non possono essere godute entro l'anno
Se indifferibili esigenze di servizio o esigenze personali impediscono di utilizzare le ferie nell'anno di maturazione, queste devono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Il contratto ribadisce inoltre un principio fondamentale: le ferie sono un diritto irrinunciabile e, di regola, non sono monetizzabili.
La monetizzazione delle ferie maturate e non godute per esigenze di servizio è ammessa soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Cosa succede se ci si ammala durante le ferie
Anche la malattia può incidere sul periodo feriale.
Le ferie vengono sospese quando interviene una malattia adeguatamente documentata che si protrae per più di tre giorni oppure determina un ricovero ospedaliero. La sospensione può avvenire anche in presenza di eventi luttuosi che danno diritto agli specifici permessi contrattuali.
Spetta però al dipendente informare tempestivamente l'Azienda, così da consentire gli accertamenti previsti.
Le ferie solidali si ampliano anche al recupero dopo un'aggressione
Il testo contiene infine una disciplina specifica delle ferie e dei riposi solidali. Su base volontaria e gratuita, un dipendente può cedere parte delle proprie ferie disponibili o delle giornate per festività soppresse a un collega della stessa Azienda che abbia necessità di assistere il coniuge oppure parenti e affini entro il secondo grado che richiedano cure costanti per particolari condizioni di salute.
La disposizione comprende espressamente anche la necessità di assistenza per il recupero post-traumatico successivo a un'aggressione.
Il lavoratore che necessita della solidarietà può presentare una richiesta, reiterabile, per un massimo di 30 giorni per ciascuna domanda, accompagnata dalla certificazione prevista dal contratto.
Dal 1° gennaio 2027 cambia la disciplina delle ferie
Il nuovo articolo 28 stabilisce espressamente che la disciplina disapplica e sostituisce, dal 1° gennaio 2027, l'articolo 35 del CCNL del 27 ottobre 2025.
È quindi importante, parlando dell'ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027, non confondere la data prevista per l'entrata in vigore della nuova disciplina con l'attuale regolamentazione.
Se il testo verrà confermato nella versione definitiva, dal 2027 le ferie avranno dunque anche un valore economico diverso per una parte significativa del personale turnista.
Contratto in chiaro: cosa cambia davvero
Le due novità da ricordare sono soprattutto queste.
La prima è economica: andare in ferie non dovrebbe più comportare la perdita completa di alcune componenti accessorie che caratterizzano ordinariamente la retribuzione del turnista. Il nuovo contratto crea infatti una specifica Indennità ferie, calcolata sulla media semestrale di turno, notti, festivi, particolari UO/Servizi e Pronto soccorso.
La seconda riguarda i neoassunti: due giornate di ferie in più fino al terzo anno, passando da 28 a 30 giorninell'articolazione di riferimento su cinque giorni e da 30 a 32 nell'articolazione su sei.
Per infermieri e altri professionisti che lavorano sulle 24 ore, la prima modifica assume un significato particolare. Il valore economico delle ferie non viene più considerato soltanto attraverso la componente fissa dello stipendio, ma inizia a tenere conto di alcune delle indennità che caratterizzano stabilmente il lavoro su turni.
Non significa essere pagati durante le ferie esattamente come se si fossero effettuate notti e festivi. Significa però introdurre un principio preciso: il diritto al riposo annuale non dovrebbe trasformarsi in una penalizzazione economica proprio per quei lavoratori la cui retribuzione ordinaria dipende in misura significativa dalle condizioni più disagiate dell'organizzazione sanitaria.
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