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Mancato riposo giornaliero. Muore in un incidente stradale. Il Tribunale: Nessuna responsabilità del datore di lavoro

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/01/2019 vai ai commenti

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Con la sentenza de 16 gennaio 2019 n. 1789, la Cassazione riapre il caso che era stato archiviato dal Tribunale di Reggio Emilia; quest’ultima aveva ritenuto insussistente la posizione di colpevolezza del datore di lavoro a seguito alla morte del dipendente in un incidente stradale.

 

I fatti

I ricorrenti portavano in tribunale il Responsabile di una Cooperativa perché ritenuto responsabile del reato all’art 589 del codice penale, ovvero, quello di omicidio colposo per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni su lavoro.

Si riteneva che il responsabile nel predisporre i turni del personale non avesse assicurato a questi il riposo delle 11 ore continuative, così come da normativa europea, legge 161 del 2014, contribuendo al verificarsi del colpo di sonno e quindi all’incidente stradale mortale.

Il tribunale di Reggio Emilia archiviava la posizione del datore di lavoro non ravvisando nessun reato.

 

La Cassazione avversa al Tribunale di Reggio Emilia, ritenendo che il caso abbia bisogno di ulteriori indagini, restituisce gli atti al Gip del suddetto tribunale, per l’ulteriore corso della causa.