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Art. 40 CCNL 2016-2018. Uno specchietto delle allodole per i Professionisti Sanitari

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 28/03/2019

AttualitàContratto Nazionale

Il nuovo CCNL 2016-2018 del comparto sanitario pubblico, secondo i sindacati firmatari sarebbe del tutto innovativo e migliorativo rispetto ai precedenti contratti. Alla resa dei conti, nella sua applicazione invece constatiamo i suoi effetti certamente innovativi, addirittura sorprendenti, per la loro negatività, perché mai una contrattazione nazionale aveva spostato così in basso l’asticella dei diritti dei lavoratori e diminuito lo stipendio dei professionisti sanitari. 

Una delle novità è l’introduzione al Capo IV Permessi, assenze e congedi, dell’ art. 40 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostiche. I firmatari del nuovo contratto l’hanno propagandato come….”Ulteriori permessi retribuiti”….Invece la situazione non è proprio così.

È veramente un vantaggio? Cosa succedeva prima dell’applicazione di questo nuovo CCNL e art.40 se il dipendente doveva assentarsi per effettuare una visita o altro trattamento diagnostico/curativo?

Prima i giorni di assenza per tali motivi erano riconducibili allo stato di malattia ex art 55 septies, comma 5/ter, D.lgs 165/2001 quindi la loro fruizione era pressoché illimitata.
Ora con l’applicazione dell’art.40 del nuovo CCNL c’è lo sbarramento preciso delle 18 ore/annue.

Quindi quali sono i benefici di questo art. 40?

Difficile osservarli, probabilmente non ci sono, perché se il permesso è fruito a giornata di servizio, permane la decurtazione dello stipendio prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

L’unico vantaggio è nel conteggio del “periodo di comporto”. Precisiamo che il periodo di comporto è il numero massimo di giorni di malattia consentiti al dipendente, senza che queste assenze possano comportare il suo licenziamento. Questo periodo di comporto è quantificato dalle normative vigenti, in 18 mesi di malattia usufruiti nei precedenti 3 anni.

Lo “sconto” con “l’innovativo” art. 40 è di soli 3 gg sul periodo di comporto, (quando il permesso è utilizzato per almeno 6 ore totali in una giornata). Questa l’unica misera agevolazione!

Uno specchietto delle allodole, che ha gettato in confusione dipendenti ed aziende sanitarie impreparate a realizzare i dovuti aggiustamenti nei programmi informatici che consentono il conteggio dell’orario di lavoro dei dipendenti sanitari. Tanto che le richieste di chiarimenti e segnalazioni di conteggi scorretti dell’orario di lavoro sono numerosi e non sembrano diminuire.

Di seguito Capo IV Permessi, assenze e congedi

Art. 40 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostiche

1. Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

3. I permessi orari di cui al comma 1: 

a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all’art. 27, comma 10 (Orario di lavoro).

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’ assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tali ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di cui al comma 11, lett. b).

13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Azienda o Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9,10,11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.