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Nessun procedimento disciplinare per l’infermiera che si rifiutò di preparare un chemioterapico. Ecco perché. Vittoria NurSind Frosinone

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/06/2019 vai ai commenti

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L’infermiere deve somministrare la terapia farmacologica con cognizione di causa essendo in una posizione di garanzia nei confronti del paziente, tanto che l’infermiere risponde personalmente nell’ipotesi in cui si effettui un errore nella preparazione o somministrazione di un farmaco pur in presenza di una somministrazione corretta.

Il NurSind Frosinone ha così vinto la battaglia contro la Asl che aveva aperto un procedimento a carico di un’infermiera.

I fatti

Ad una infermiera veniva aperto un procedimento disciplinare in quanto le veniva contestato di essersi rifiutata di preparare e somministrare un chemioterapico il MYOGET, raramente usato nella U.O di ematologia, nella quale prestava servizio l’infermiera.

La stessa infatti riferiva di sconoscere il farmaco, di non saperlo ricostituire, e che in 12 anni di lavoro non lo aveva mai né preparato, né somministrato.

L’infermiera aveva chiaramente palesato le proprie perplessità all’ematologo che lo aveva prescritto, sottolineando il fatto che non fosse stata formata dalla Asl sul protocollo di ricostituzione del farmaco in questione.

L’ematologo invece di accogliere le perplessità della stessa o di aiutarla nel verificare le modalità di preparazione e somministrazione del Myoget, si premurava solo di informare il primario del rifiuto della preparazione del chemioterapico.

Le veniva quindi recapitata una missiva nella quale si informava la dipendente dell’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico.

Il NurSind Frosinone grazie all’ausilio dei legali ha assistito l’infermiera, scagionandola da ogni accusa e facendo decadere il procedimento disciplinare; vediamo perché:

  1. L’infermiera si era difesa dalle accuse mossegli sottolineando che non era stata formata per la ricostituzione del farmaco; l’Azienda dal canto suo rispondeva che due AUDIT in merito erano stati organizzati in merito dalla Asl.
  • Ma i due Audit intanto non erano obbligatori ma facoltativi, erano stati organizzati per il personale del centro trapianto staminali ed infine, non era stato fatto alcun accenno, nel percorso formativo, alla preparazione del MYOCET.
  1. All’infermiera era stata ancora mossa l’accusa di aver messo in pericolo la vita della paziente rifiutandosi di preparare il farmaco antiblastico, la cui somministrazione doveva essere fatta tempestivamente.
  • In realtà fino a qualche giorno prima alla paziente non era stato possibile somministrare la chemioterapia per problemi di accesso vascolare, risolto poi il venerdì antecedente il fatto, eppure solo domenica era stata impostata la terapia, fosse stato urgente avrebbe dovuto cominciare ad accesso vascolare funzionante e quindi il venerdì stesso o il sabato.

 

L’infermiera si era anche trovata nell’impossibilità di potersi confrontare con i colleghi del day hospital o con il farmacista della Asl per farsi indirizzare, perché domenica e questi non erano presenti in azienda.

 

Detto questo, la dipendente non ha alcuna responsabilità per quanto accaduto e per essersi rifiutata di preparare il farmaco in ordine a diverse motivazioni, quali:

 

 

  • la raccomandazione n. 14 ottobre 2012 la quale prevede che “i farmaci antineoplastici devono essere preparati da farmacisti o da altri operatori sanitari dedicati «otto la responsabilità del farmacista, formati secondo quanto previsto da linee guida nazionali o intenazionali”.

La costituzione dell’Unità Farmaci Antineoplastici in Farmacia (UFA) implica l’utilizzo di locali e apparecchiature idonei, personale dedicato e procedure condivise tra Direzione Sanitaria/Aziendale, Farmacia e Unità Operative interessate.

Se preparata in Unità Operativa diversa dalla Farmacia Ospedaliera, la preparazione dei farmaci antineoplastici deve comunque sottostare agli stessi principi di sicurezza. sia per pazienti sia per operatori sanitari che regolano l'attività nella UFA e, in ogni caso, occorre rendere evidente il livello di responsabilità.

Qualora non sussistano le condizioni di carattere organizzativo, logistico, strutturale, economico tale da garantire la completa sicurezza nell’allestimento di un basso numero di prestazioni, le Strutture Sanitarie devono convenzionarsi con le Aziende Sanitarie pubbliche che dispongono della centralizzazione e che sono in accordo con gli adempimenti della specifica legislazione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: Farmacopea Ufficiale XII e DM 3/12/08).

 

  • Nel bugiardino del MYOCET c’è espressamente scritto che “il personale deve essere addestrato per ricostituire il farmaco”

 

  • L’art 9 del Codice deontologico prevede che l’agire professionale deve impegnarsi ad operare con prudenza al fine di non nuocere.

 

  • La Cassazione nella sentenza del 12 aprile 2016 n.7107, stabilisce che L’infermiere deve somministrare la terapia farmacologica con cognizione di causa essendo in una posizione di garanzia nei confronti del paziente, tanto che l’infermiere risponde personalmente nell’ipotesi in cui si effettui un errore nella preparazione o somministrazione di un farmaco pur in presenza di una somministrazione corretta.

 

Pertanto nessuna responsabilità è da attribuirsi all’infermiera.