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Infermiera in overdose in reparto. Di chi è la responsabilità della corretta tenuta degli stupefacenti?

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 28/07/2019 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Una infermiera di 44 anni è stata trovata in overdose mentre era in servizio all’ospedale Fornaroli dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, nella città di Magenta. Il fatto risale al 5 luglio, ma la notizia è emersa nei quotidiani di ieri.

L’infermiera in stato d’incoscienza, era nello spogliatoio dell’ospedale. Fortunatamente riescono ad iniettargli l’antidoto in tempo, perché una collega casualmente la scorge e riesce a intravedere una fiala di morfina dal suo armadietto aperto.

Scattano le indagini interne della Direzione Sanitaria e intorno a metà luglio, dal controllo dei registri degli ultimi mesi, affiora un forte ammanco di stupefacenti nella Rianimazione, si parla di 8-12 fiale di Morfina da 10mg.
Il Direttore Generale dell’Asst lombarda, Fulvio Odinolfi, sporge denuncia contro ignoti. L’inchiesta dei Carabinieri si avvia e sembra subito complicarsi, infatti la legislazione vigente, identifica gli attori principali responsabili nel:

  • Dirigente medico dell'unita' operativa, è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
  • Direttore   responsabile   del servizio farmaceutico, è responsabile delle periodiche ispezioni, dove accerta la corretta tenuta del registro di carico e scarico di reparto. Di tali ispezioni verrà redatto   apposito   verbale   che sarà trasmesso alla direzione sanitaria.
  • Responsabile dell'assistenza infermieristica è incaricato della buona conservazione del registro e dopo due anni dalla data dell'ultima registrazione, il registro può essere distrutto, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria.

La legislazione a riguardo è il “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”(DPR n. 309/90)", emanato dal Governo allo scopo diriunire e coordinare tra loro le disposizioni della L. n.685/75 con quelle della L. n. 162/90 e del codice penale.

Un dispositivo di norme che ha subito negli anni differenti modifiche, quelle più recenti con la L.n.12/2001 e l’ultima L.n.49/2006; pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006.

Le sanzioni inerenti la non corretta tenuta del registro di entrata e uscita, ricadono nell’area penale.

Per quanto riguarda il registro di carico e scarico, è ancora valida la differenza tra registro primario, previsto per i direttori sanitari di strutture prive del servizio di farmacia interna, e il registro secondario, previsto per le unità operative degli ospedali.

Nelle strutture articolate in unità operative, il registro di carico e scarico è stato codificato con la L. n.12/2001.

Il registro è costituito da cento pagine o in alternativa da un modulo continuo per sistemi informatici e deve essere vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato. Ogni pagina è numerata in ordine progressivo e deve essere intestata a una sola preparazione indicando la forma farmaceutica, il dosaggio e l’unità di misura adottata per la movimentazione che potrebbe essere identificata nell’unità posologica.

È l’unico documento con cui i reparti possono annotare le operazioni di approvvigionamento dalla farmacia, somministrazione e restituzione alla farmacia dei medicinali stupefacenti e psicotropi della Tabella II sezione A,B,C.

Le registrazioni vanno effettuate con mezzo indelebile,in ordine cronologico entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lasciare righe vuote; contestualmente a ogni movimento e ai cambi pagina deve essere riportata la giacenza, mentre non è necessaria l’operazione di chiusura di fine anno.

La legge, comunque, non vieta espressamente l’operazione di chiusura di fine anno, per cui, nel caso si ritenga opportuno iniziare tutti gli anni un nuovo registro, è possibile farlo, semplicemente barrando le righe e le pagine incomplete e riportando la giacenza nella pagina del nuovo registro, opportunamente identificato, in questo caso la numerazione ripartirà da uno.

Per ogni operazione di somministrazione devono essere annotate:

– numero progressivo dell’operazione;

– giorno, mese e anno della registrazione;

– nome, cognome o il numero della cartella clinica oaltro sistema di identificazione del paziente;

– quantità di medicinale somministrato e in giacenza;

– firma di chi effettua la movimentazione.

Per ogni operazione di carico devono essere annotate:

– numero progressivo dell’operazione;

– giorno, mese e anno della registrazione;

– numero del buono di approvvigionamento;

– unità operative di provenienza;

– quantità di medicinale in entrata e in giacenza;

– firma di chi effettua la movimentazione.

Il registro viene conservato dal responsabile dell’assistenza infermieristica; il dirigente medico preposto dell’unità operativa è il responsabile della corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze e delle preparazioni.

Il direttore responsabile del servizio farmaceutico effettua ispezioni periodiche per accertare la corretta tenuta del registro di carico e scarico del reparto e redige appositi verbali da trasmettere alla direzione sanitaria.

Questo è un suo specifico compito, atto a garantire la corretta gestione degli stupefacenti da parte dei reparti.

Qualora le ispezioni del Servizio Farmaceutico Ospedaliero, non possano essere effettuate con sufficiente frequenza, può essere utile predisporre dei verbali di autoispezione da inviare ai reparti e conservare compilati da parte delle farmacie.

Attendiamo gli esiti dell’indagine, per osservare quali sviluppi e responsabilità saranno accertate. 

Fonte:

Il Fatto Quotidiano

Bollettino SIFO Società Italiana di Farmacia Ospedaliera