Iscriviti alla newsletter

Infermieri. Divisa: chi deve provvedere all'acquisto e lavaggio? Normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/09/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Agli infermieri è chiesto di indossare una divisa per lo svolgimento della propria professione. In diverse aziende capita di dover aspettare mesi per avere in dotazione le spettanti divise o, che le lavanderie non siano efficienti e di doverle portare a casa per il lavaggio.

E’ lecito dunque chiedersi, nel caso in cui per lavoro si debba indossare una divisa, chi deve provvedere ad acquisto e lavaggio?

La divisa utilizzata dagli infermieri rientra tra i DPI, dispositivo di protezione individuale: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Al dipendente viene richiesto di indossare un certo tipo di indumenti per finalità di prevenzione e di protezione nei confronti degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.

Tale richiesta che rientra nel cosiddetto obbligo di sicurezza, grava per espressa previsione di legge, su ogni datore di lavoro che ha l’obbligo di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei prestatori di lavoro.

 

  • Il datore è obbligato a fornire ai lavoratori gli indumenti idonei a proteggerli dai rischi che ne minaccino la sicurezza o la salute durante la prestazione dell’attività lavorativa.
  • Inoltre il datore è anche obbligato a porre in essere tutti quei comportamenti che garantiscano la continua efficienza degli indumenti protettivi (tra i quali rientra l’onere di lavaggio del vestiario).

 

La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 – artt. 74 e seguenti) prevede l’onere in capo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, garantendone l’efficienza degli strumenti di protezione mettendo in essere tutto ciò che è necessario per il loro adeguato funzionamento.

 

D.Lgs. 81/2008

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

Comma 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.

 

Comma 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

 

L’idoneità degli indumenti messi a disposizione dal datore di lavoro deve sussistere non solo nel momento iniziale della consegna degli stessi ai lavoratori, ma anche durante l’intero periodo di svolgimento della prestazione di lavoro, poiché solo in tal modo è possibile prevenire la diffusione di malattie ed infezioni attraverso l’utilizzo degli appositi strumenti di protezione.
Ne consegue che nel caso di indumenti forniti dal datore di lavoro a scopo di protezione, il loro lavaggio, indispensabile per mantenerli in stato di efficienza, è a carico del datore di lavoro, soggetto obbligato a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Si sono espressi in tal senso sia la Cassazione (sentenza n. 22922/05), sia la Corte d’Appello di Milano (sentenza 18.1.07, pres. Castellini, est. Accardo).

 

Da La legge per tutti

 

Normativa di riferimento: 

DLgs 8108 CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.pdf