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Infermieri. Permessi tribunale. Guida completa alle assenze in caso di testimonianza, giudice popolare, giudice onorario

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/12/2019

Leggi e sentenze

Le assenze del lavoratore per espletare le funzioni di giudice popolare, giudice onorario, testimone e ricorrente, rientrano tra i permessi a tutela dei diritti civili e politici.

Esaminiamoli uno per volta.

Le assenze per testimonianza

Nel nostro ordinamento, come previsto dall’articolo 225 del Codice di Procedura Civile e degli artt 132 e 133 del Codice di Procedura Penale, è obbligatorio rendere testimonianza.

Al dipendente citato come teste in tribunale, sia nelle cause civili che penali, viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta.

Con specifico riferimento ai lavoratori pubblici, il Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 7/2008 ha specificato che i permessi per testimonianza sono considerati “permessi per motivi di servizio” e quindi retribuiti solo se la testimonianza è resa a favore dell’Amministrazione.

Diversamente l’assenza dovrà essere giustificata attraverso l’utilizzo di permessi retribuiti per motivi personali, ferie o permessi da recuperare.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione della suddetta autorità.

Per il rilascio del certificato di presenza in tribunale è necessario che negli atti dell’udienza sia citata la propria presenza.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata dall’autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione della suddetta autorità.

Per il rilascio del certificato di presenza in tribunale è necessario che negli atti dell’udienza sia citata la propria presenza.

Qualora la convocazione come teste sia in una località la cui lontananza non consenta al dipendente di rientrare in servizio al termine dell’udienza, il permesso viene concesso per l’intera giornata. Se, per lo stesso motivo, non fosse possibile raggiungere la località indicata nello stesso giorno dell’udienza, il dipendente potrà chiedere di usufruire dei permessi per motivi personali.

 

Le assenze per svolgere il mandato di consigliere di parità, giudice onorario e giudice popolare

 

Consigliera Nazionale Parità La Consigliera Nazionale di Parità è una figura istituita per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, regolamentata dal D. lgs. 198/2006 e successive modificazioni.

Le assenze per lo svolgimento di questa particolare tipologia di mandato sono disciplinate al primo comma dell’articolo 17 del DLgs 198/2006:

Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

Non sarà il datore di lavoro a pagare, ma eventualmente l’ente di nomina: L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, e' a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale.

Ai fini di assentarsi dal luogo di lavoro, i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza.

 

Giudice onorario

Il giudice onorario è un professionista del diritto che esercita le funzioni tipiche del magistrato togato e che si occupa, pertanto, di decidere in merito ai casi e alle controversie che sono di sua competenza. Detto in maniera oltremodo semplice, possiamo affermare che il giudice onorario è una persona che fa il giudice pur non essendolo a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti non tutti possono accedere alla carica di giudice onorario; non vi è incompatibilità tra le due cariche, ma sarà di volta in volta l’amministrazione a rilasciare il nulla osta, valutando le situazioni incompatibilità, ovvero per quanti abbiano svolto attività professionale non intermediazione bancaria.

 

Giudice popolare

La nomina a giudice popolare è prevista dalla legge 10 aprile 1951 n.287, all’art 11.

Il giudice popolare dovrà ottenere permessi come chi è stato eletto a cariche pubbliche, i quali hanno diritto a percepire, durante il periodo di assenza, la normale retribuzione.

Rientrano nelle assenze giustificate solo le giornate in cui si tengono le udienze o altre attività connesse con la funzione di giudice popolare.

Il dipendente è tenuto ad avvertire preventivamente l’amministrazione dell’assenza producendo copia del decreto di nomina a giudice popolare ed al rientro, dovrà produrre idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria.