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Pensione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento anticipo TFR/TFS. Ecco come richiederlo

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La Redazione
Pubblicato il: 17/06/2020

Leggi e sentenze

Il regolamento che norma l’anticipo del TFR/TFS relativamente al Dpcm del 22 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2020, ma non sarà subito operativo, ma entrerà in vigore il 30 giugno; da questa data l’INPS e gli altri soggetti erogatori, hanno tempo 30 giorni per adeguarsi, arrivando a fine luglio per la piena operatività.

La norma riguarda i pensionati. Ecco come richiederlo:

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20G00069) (GU Serie Generale n.150 del 15-06-2020)

Art. 5 Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR

Presentazione domanda richiesta anticipo TFR/TFS

La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS  la  domanda è  presentata secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito INPS.

La domanda on line può  essere  presentata  direttamente  dall'utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto  oppure  attraverso  enti

di patronato o  intermediari  dell'Istituto  stesso tramite delega che l’Inps si impegna a verificare.

 

La Banca

L'ente erogatore (Banca) a  seguito  della  registrazione  al  portale lavoropubblico.gov e della  compilazione  dell'apposita  rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di  certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente,  anche  con modalita' telematiche:

  1. a) la certificazione del diritto al  TFS/TFR  e  del  relativo ammontare  complessivo,  con   indicazione: delle   date   di riconoscimento  dei  singoli  importi  annuali   di   prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; delle eventuali precedenti operazioni  di cessione  relative  alla  stessa indennità, 
  2. b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non  sia accertato il possesso dei requisiti di accesso  all'anticipo  TFS/TFR ai sensi del decreto-legge e del presente decreto;
  3. c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le  comunicazioni  di  cui  ai  successivi  In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori  potranno  condividere  con  la banca un sistema di comunicazione  alternativo,  fermo  restando  che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.
  4. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota

100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla  propria  amministrazione  in

qualita'  di  ente  erogatore,  la  certificazione  della   data   di riconoscimento del TFS/TFR tenuto  conto  del  momento  in  cui  tale diritto maturerebbe a seguito del  raggiungimento  dei  requisiti  di accesso al sistema  pensionistico,  ai  sensi  dell'articolo  24  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Art. 6 Procedure per la domanda e erogazione dell'anticipo TFS/TFR

 

Il  richiedente  in  possesso  della  certificazione   di   cui all'articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalita' definite nell'Accordo quadro.

La domanda è corredata dai seguenti documenti:

  1. a) certificazione diritto anticipo TFR/TFS
  2. b) la proposta di contratto di anticipo  TFS/TFR debitamente sottoscritta   dallo   stesso richiedente
  3. c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e,  in  caso  di separazione  o   divorzio,   l'indicazione   dell'eventuale   importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge.

     d)conto corrente intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato.

La banca, acquisita la  documentazione  anzidetta  e  verificata l'insussistenza dei casi in cui l’anticipo del TFR/TFS non può essere erogato, ovvero il richiedente e' registrato in relazione a debiti  scaduti  o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca  d'Italia o in altri sistemi di informazione  creditizia  privati  abitualmente utilizzati  dalla   stessa   banca   per   analoghe   tipologie   di finanziamento o il TFS/TFR offerto  in  garanzia,  o  parte  di  esso,  e'  di spettanza del coniuge separato o divorziato,  comunica, all'ente erogatore e al richiedente:

  1. a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;
  2. b) l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore;

 

L’INPS entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa  d'atto  dell'avvenuta  conclusione  del contratto  di  anticipo  TFS/TFR  e  rende  indisponibile   l'importo dell'anticipo  del  TFS/TFR,  come  definito  nell'articolo  1,  per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR.

Qualora, in  esito  alle proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca  un  diverso importo cedibile o l'impossibilita' di perfezionare  l'operazione  di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il  richiedente  potra'  eventualmente  presentare  una  successiva proposta di contratto di anticipo  TFS/TFR  a  fronte  di  una  nuova certificazione da parte dell'ente erogatore.

Dalla data di comunicazione o notifica  dell'accettazione  della proposta di contratto di  anticipo  TFS/TFR  da  parte  della  banca, l'ente  erogatore  non  accetta ulteriori cessioni del  TFS/TFR  da  parte  del  richiedente  fino  a concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.

La banca, entro quindici giorni  dalla  data  di  efficacia  del contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito  dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda  di anticipo TFS/TFR.

 

Art. 8 Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR

 

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR  non  puo'  essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

  1. l’impossibilità per la banca di ottenere la cessione  del TFS/TFR  nella  misura  richiesta  nella  proposta  di  contratto  di anticipo  TFS/TFR  presentata  dal  richiedente,  sulla  base   delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
  2. il richiedente e' registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca  d'Italia o in altri sistemi di  informazione  creditizia  privati  abitualmente utilizzati   dalla   stessa   banca   per   analoghe   tipologie   di finanziamento;
  3. il TFS/TFR offerto in  garanzia,  o  parte  di  esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
  4. l’impossibilità per la banca  di  perfezionare  l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.

 Marialuisa Asta