Pensione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento anticipo TFR/TFS. Ecco come richiederlo
Il regolamento che norma l’anticipo del TFR/TFS relativamente al Dpcm del 22 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2020, ma non sarà subito operativo, ma entrerà in vigore il 30 giugno; da questa data l’INPS e gli altri soggetti erogatori, hanno tempo 30 giorni per adeguarsi, arrivando a fine luglio per la piena operatività.
La norma riguarda i pensionati. Ecco come richiederlo:
Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20G00069) (GU Serie Generale n.150 del 15-06-2020)
Art. 5 Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR
Presentazione domanda richiesta anticipo TFR/TFS
La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito INPS.
La domanda on line può essere presentata direttamente dall'utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto oppure attraverso enti
di patronato o intermediari dell'Istituto stesso tramite delega che l’Inps si impegna a verificare.
La Banca
L'ente erogatore (Banca) a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalita' telematiche:
- a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità,
- b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR ai sensi del decreto-legge e del presente decreto;
- c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.
- Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota
100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla propria amministrazione in
qualita' di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 6 Procedure per la domanda e erogazione dell'anticipo TFS/TFR
Il richiedente in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalita' definite nell'Accordo quadro.
La domanda è corredata dai seguenti documenti:
- a) certificazione diritto anticipo TFR/TFS
- b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente
- c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge.
d)conto corrente intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato.
La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l'insussistenza dei casi in cui l’anticipo del TFR/TFS non può essere erogato, ovvero il richiedente e' registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento o il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, e' di spettanza del coniuge separato o divorziato, comunica, all'ente erogatore e al richiedente:
- a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;
- b) l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore;
L’INPS entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR, come definito nell'articolo 1, per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR.
Qualora, in esito alle proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l'impossibilita' di perfezionare l'operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potra' eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell'ente erogatore.
Dalla data di comunicazione o notifica dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca, l'ente erogatore non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.
La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.
Art. 8 Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR
La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non puo' essere accettata dalla banca nei seguenti casi:
- l’impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
- il richiedente e' registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;
- il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
- l’impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.
Marialuisa Asta