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Progressioni economiche orizzontali. Guida alla normativa ed i requisiti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/02/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Le Amministrazioni Pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e net limiti delle risorse disponibili.

Le Progressioni Economiche Orizzontali costituiscono dunque un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria.

Più di preciso si tratta dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.

In buona sostanza, le progressioni economiche orizzontali sono attribuite:

  • nel limite delle risorse effettivamente disponibili
  • in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti
  • ed in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Le PEO, progressioni economiche orizzontali ha come unico criterio nazionale quello di essere un dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi nell’azienda di appartenenza, e che l’ulteriore passaggio alla fascia successiva è possibile solo se sono passati 24 mesi da quello precedente.

Per i criteri valutativi vige ancora la Legge Brunetta:

L’articolo 23 del decreto Brunetta stabilisce (D.lgs. 150/09)

al comma 2, che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Tale norma, ai sensi dell’articolo 74 dello stesso decreto, è direttamente attuativa dell’articolo 97 della Costituzione e costituisce principio generale dell'ordinamento al quale si adeguano le Regioni e gli enti locali.

Le amministrazioni, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 23, devono procedere sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, nel definire i parametri di valutazione ai fini della formazione della graduatoria relativa alle progressioni orizzontali facendo riferimento, da un lato, allo sviluppo delle competenze professionali e, dall’altro lato, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Tale ultimo inciso implica che le valutazioni individuali devono avere una specifica rilevanza nell’ambito dei parametri da utilizzare ai fini delle progressioni orizzontali e tale rilevanza non può, in alcun modo, essere elusa utilizzando sistemi di valutazione paralleli diversi da quelli che danno accesso alla produttività individuale e collettiva.

Sulla performance dei lavoratori, sui criteri di accesso e sui fondi da destinare alla PEO, ogni azienda decide di concerto con le organizzazioni sindacali in Contrattazione decentrata.

Criteri di valutazione

La selezione avviene sulla base dei requisiti, nonché sui criteri e nei limiti dei punteggi stabiliti da ogni azienda decide di concerto con le organizzazioni sindacali in Contrattazione decentrata.

Con il parere CFL 100, l’Aran si è espressa in merito ai requisiti utili alla progressione economica orizzontale, fissando tre criteri: il requisito della anzianità di almeno 24 mesi nel rapporto di lavoro e/o nella posizione di progressione economica non può essere aumentato o diminuito dalla contrattazione decentrata.

Il requisito della esperienza deve essere riferito allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità, quindi non può essere inteso come sinonimo di anzianità.

Le valutazioni del triennio precedente prescindono dalla avvenuta erogazione delle indennità connesse alla performance e costituiscono una componente che deve necessariamente essere utilizzata nella formazione delle graduatorie.

 

Inoltre, per quel che riguarda il triennio, l’ARAN con  parere CFL122 del 4 novembre 2020, ha affermato categoricamente  che nella procedura seguita  per l’attribuzione della progressione economica orizzontale non si può prendere a riferimento un periodo inferiore al triennio considerato dalla norma contrattuale nazionale.

Le selezioni per le progressioni economiche orizzontali devono essere effettuate in base ai risultati ottenuti e alle prestazioni rese.

Nello specifico si individuano tre elementi da prendere in considerazione di cui:

  • uno obbligatorio (le risultanze della valutazione della performance individuale)
  • e due facoltative (esperienza e competenze acquisite).

Anzianità

Per il parere Aran CFL 100 la contrattazione collettiva decentrata integrativa non può in alcun modo il criterio di anzianità come dipendenti dell’ente e nella posizione di inquadramento economico di almeno 24 mesi.
Leggiamo infatti testualmente che “il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa. Occorre aggiungere che il requisito minimo della permanenza di 24 mesi è riferito alla “posizione economica in godimento”, quindi tanto all’assunzione quanto alla ultima progressione economica di cui si è stati destinatari.

L’esperienza e la formazione

Il requisito della esperienza, che le amministrazioni possono utilizzare per la selezione ai fini delle progressioni orizzontali deve essere inteso come conoscenze e capacità. Quello della formazione, che parimenti può essere utilizzato per le selezioni ai fini delle  progressioni economiche, deve essere inteso come capacità, conoscenze, abilità che sono state acquisite a seguito della partecipazione ad attività di formazione i cui esiti sono certificati.