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Decreto Riaperture. Green pass valido sono in Italia. Le differenze con il Digital Green certificate

La Camera conferma la fiducia al governo sul Decreto riaperture. I voti a favore sono stati 466, mentre i contrari si sono fermati a 47. Il testo approderà ora nell'Aula del Senato martedì 15 giugno.

Il testo approvato promulga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, elimina il coprifuoco dal 21 giugno e disciplina il Green pass per poter viaggiare.

 

All’articolo 9, è normata la nuova disciplina del certificato verde.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono tre:

le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2;

 

  1. a) avvenuta vaccinazione anti-SARS- CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS- CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. c) effettuazione di test antigenico ra- pido o molecolare con esito negativo al virus SARS- CoV-2.

 

La certificazione verde COVID-19 rilasciata in relazione alla vaccinazione , ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

 

La certificazione verde COVID-19 rilasciata in relazione alla guarigione da Covid, ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai dipartimenti di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competenti ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS- CoV-2.

 

La certificazione verde COVID-19 rilasciata in relazione all’esecuzione del tampone, ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

 

Le disposizioni sono applicabili in ambito nazionale.

 

La certificazione verde Covid-19 in Italia (il cd. green pass) e il Digital Green Certificate Europeo non sono la stessa cosa.

Il green pass italiano, infatti, è per ora rilasciato in ambito regionale ed è valido solo sul territorio nazionale, ma fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, che verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l’autenticità e validità.

 

Il Digital Green Certificate è il cd. green pass europeo e, oltre a valere sul territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per i quali è richiesta certificazione sarà necessario per muoversi in Unione Europea.

L’attuale certificazione verde Covid-19 italiana, pertanto, è valida solo nel nostro Paese e continuerà ad esserlo fino a quando non sarà sostituita dal nuovo sistema europeo, ovvero fino a quando le regole del Digital Green Certificate non entreranno in vigore, si pensa entro il 21 giugno. Di conseguenza, ad oggi, chi vuole recarsi all’estero dovrà tenere conto delle normative statali vigenti nel luogo di destinazione (a questo proposito, consigliamo sempre di visitare i siti istituzionali del Paese prima di mettersi in viaggio).

 

Come funziona in green pass europeo

Le persone potranno viaggiare attraverso i confini europei dal 1° luglio utilizzando una sorta di passaporto sanitario, che determinerà la prova dello stato di salute di una persona (e quindi la negatività al Coronavirus).

Il nuovo accordo tra i membri dell’Ue, permetterà ai cittadini in possesso del green pass digitale di viaggiare in Europa quest’estate. Oltre ai dati personali del viaggiatore (come nome, cognome e informazioni identificative), il certificato verde digitale dell’UE fornirà la prova che una persona ha ricevuto il vaccino o è guarita dal Covid oppure ancora che è risultata negativa dopo essersi sottoposta ad un test.Tutto sarà contenuto in un codice QR identificativo, standardizzato e valido in Europa.

 

Fonte: QuiFinanza