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Mobilità: per gli infermieri resta il vincolo del nulla osta. La riforma della PA in G.U.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/06/2021

Contratto NazionaleLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 9 maggio 2021 il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 per il reclutamento nella Pa in relazione al Recovery plan, è in vigore da ieri - dl80 

Il provvedimento, che contiene le misure urgenti per il rafforzo della capacità delle pubbliche amministrazioni, nella versione ufficiale ha purtroppo riservato una poco gradita sorpresa.

Infatti in sede di conversione, l’abolizione del nulla osta per i dipendenti della sanità è stata cancellata; questo vuol dire che per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

A stabilirlo è l’articolo 3 comma 7 del dl 80/2021l che recita:

All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Diversamente da quanto scritto nella bozza:

b)E dopo il primo periodo vengono inseriti: è richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, nel caso in cui si tratti di posizioni infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20% per la qualifica corrispondente a quella del richiedente, E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivare esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Svanisce così la speranza di tutti quegli infermieri che speravano di rientrare a casa. Una norma che ancora penalizza la professione, un vincolo aziendale che sembra impossibile da spezzare.

 

qui la precedente bozza: