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Gli infermieri riconosciuti vittime del dovere. Tutti i benefici spettanti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 25/02/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

L’art. 16 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata su GU il 18 luglio, ha esteso i benefici della Legge sulle Vittime del dovere, la legge 23 novembre 1998, n. 407, a medici, infermieri, operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da CO- VID-19.

L’estensione, è avvenuta alla luce, di quanti si sono ammalati, sono  rimasti  temporaneamente  e  permanentemente invalidi, o siano deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività in relazione all’attuale pandemia da COVID-19.

I benefici

A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile di 1.033 mensili e l'assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, co. 1 del DPR citato).

Le predette provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati ,da presentare alle rispettive amministrazioni d’appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^ mensilità.

Altri benefici

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio, con il generico accertamento della causa di servizio. In particolare dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione dell'Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette ed indirette di natura privilegiata (cfr: messaggio inps 3274/2017) conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere (con la sola eccezione della doppia annualità che resta soggetta al prelievo irpef; cfr: Messaggio inps 1412/2017; Circolare Inpdap 18/2011).

Alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati spetta, inoltre: 

  • 1) l' esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
  • 2) l' assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli; 
  • 3) l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari; 
  • 4) l'assistenza psicologica a carico dello Stato; 
  • 5) l' esenzione dall’imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta; 
  • 6) la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.