Bozza contratto. Cambia retribuzione indennità : giù quella di turno, sù la notturna. Ecco quanto
E’ proseguito oggi il tavolo delle trattative tra Aran e rappresentanze sindacali, relativamente al rinnovo del contratto comparto sanità. La discussione si è concentrata sulla bozza arrivata ieri pomeriggio, che ha riguardato perlopiù il nuovo sistema indennitario.
Le nuove indennità subiscono un totale restyling che prevede una diminuzione dell’indennità di turno ed un aumento dell’indennità notturna.
L’attuale contratto in vigore, prevede che al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennitaÌ€ giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennitaÌ€ eÌ€ corrisposta purcheÌ vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente. L’indennitaÌ€ non puoÌ€ essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva. Per turno notturno –festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo
alle ore 6 del giorno successivo.
La nuova proposta sulle indennità, relativamente a quella di turno, notturna e festiva, prevede:
- indennità giornaliera pari a euro 2,07. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata salvo che per i riposi compensativi.
- indennità oraria per il servizio effettuato in turno tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 3,86 euro.
- servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a euro 2,00 lorde.
- Resta fermo al palo il riconoscimento del festivo infrasettimanale, infatti nella bozza del nuovo contratto, . Nel caso in cui il turno sia svolto in giorno festivo, anche infrasettimanale:
- se effettuato nell’ambito dell’ordinario sviluppo del turno: non dà titolo ad eccedenza oraria, alla corresponsione dello straordinario né a riposo compensativo
- se effettuato oltre l’ordinario sviluppo del turno: a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, dà titolo a equivalente riposo compensativo