Elezioni comunali 2022. Permessi per il diritto al voto e per i componenti dei seggi. La normativa
Le Elezioni Amministrative 2022 si terranno il 12 giugno in 974 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Il turno di ballottaggio è fissato per il 26 giugno.
Si andrà al voto il 15 maggio in 4 comuni della Valle d'Aosta, mentre sono state rinviate le elezioni del 29 maggio nel comune di Lona-Lases (TN) nel Trentino-Alto Adige per la mancata presentazione di liste di candidati. Ecco la normativa che regola le assenze per chi esercita il diritto al voto e per chi è compenente del seggio elettorale
La norma che disciplina le assenze dei componenti dei seggi elettorali e i permessi elettorali è individuata nell’articolo 119 del DPR n.361, secondo cui coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Dunque il personale del seggio come, presidente, segretario, scrutatori, rappresentanti dei candidati e di lista e nei referendum i rappresentanti dei partiti e dei promotori, ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, e questi vengono a tutti gli effetti considerati giorni di attività lavorativa. Ha ancora diritto al pagamento delle festività e di eventuali giornate di riposo per aver lavorato in giornata domenicale.
Non è consentito al datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se l’orario delle elezioni fosse compatibile con il normale orario di lavoro svolto dal lavoratore.
Permessi retribuiti ai dipendenti pubblici per esercitare il diritto di voto
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.