Lavoratrici in maternità . Sì al salario accessorio ed alla produttività . No ai buoni pasto
Alla lavoratrice assente per interdizione anticipata, congedo di maternità, congedo parentale e allattamento deve essere riconosciuto il trattamento economico accessorio, quali le indennità e l'incentivo per la produttività.
A stabilirlo la Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 16929/2022.
I fatti
La Corte di Appello riconosceva alle lavoratrici concorrenti, il diritto al pagamento dei buoni pasto, dell'indennita' di agenzia e di quella di produttivita', con riferimento ai periodi in cui le predette erano
state assenti per allattamento, congedo di maternita', interdizione anticipata dal lavoro o congedo parentale;
Questo perché l'interdizione anticipata è esplicitamente ammessa, dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 71, conv. in L. n. 133 del 2008, che la equipara alla presenza in servizio.
Quanto ai buoni pasto, il riconoscimento andava ricondotto, secondo la Corte territoriale, al disposto del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 39, secondo cui i permessi in questione erano da considerare ore lavorative agli effetti della retribuzione del lavoro, senza che rilevasse l'assenza di una pausa destinata alla consumazione del pasto, trattandosi di presupposto espressamente ritenuto non necessario dal D.P.C.M. 18 novembre 2005, articolo 5, lettera e), ed anche sul presupposto che, prevedendo il permesso per allattamento il diritto di uscire dall'azienda, non poteva poi, l'esercizio del corrispondente diritto, comportare la perdita del beneficio dei buoni pasto, pur se ne fosse derivata l'assenza di pausa.
La Cassazione conferma quanto stabilito dalla Corte d’Appello, per quanto riguarda i trattamenti economici accessori e la produttività e boccia la parte che riguarda l’erogazione dei buoni pasto.
I giudici hanno ricordato che gli istituti contemplati dal Dlgs 151/2001, stanti le loro funzioni di protezione, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo (Corte di cassazione, sentenza n. 31137/2019).
Diversamente, in caso di utilizzo dei permessi giornalieri per allattamento, quando la prestazione lavorativa sia inferiore a sei ore (o al diverso minimo stabilito dal Ccnl) e, quindi, non vi sia un'effettiva pausa pranzo, non spettano i buoni pasto (Corte di cassazione, sopra citata). Ciò in quanto l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro, ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla pubblica amministrazione, con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche.