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L’infermiere può prestare soccorso senza incorrere nell’abuso di professione?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/09/2022

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Un infermiere che trovi un comune cittadino in pericolo e non lo soccorra, risponde di omissione di soccorso come reato comune, ma qualora lo soccorresse, può in quanto infermiere, agire anche in modo invasivo, senza per questo incorrere nell’abuso di professione?

A chiarirlo è l’Ordinanza della Cassazione, la numero 24032/22 del 28.04.2022 dep. il 22.06.2022, che stabilisce come non scatta il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’articolo 348 del Codice penale in ogni caso in cui l’ausilio “non professionale”, seppur invasivo sul paziente, si palesi necessario e ne incrementi le possibilità di sopravvivenza. E ciò perché non tutti gli esercizi di professionalità riservate da parte di chi non avrebbe titolo sono puniti dalla norma penale.

L’elemento che non configura l’abuso di professione è dato dalle circostanze impreviste che, in assenza di pronto intervento, metterebbero a repentaglio la vita del paziente. Il che significa peraltro che non vi devono essere altri medici in grado di prendersi cura di quest’ultimo sicché la sua stessa sopravvivenza potrebbe apparire compromessa senza l’intervento in questione.

Le condizioni impreviste, sono dettate dallo stato di necessità che è regolato dall’articolo 54 del Codice penale che stabilisce come chi commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, non può essere punito. Neanche per esercizio abusivo della professione. E sempre che l’intervento vada a buon fine e non causi la morte del paziente. Qui infatti l’infermiere deve conoscere i propri limiti: semmai è proprio la sua condotta ad aggravare la situazione della vittima, allora questi potrebbe rispondere del reato di omicidio colposo.