Gennaio 2023. Aumenti di stipendio nuovo contratto: il calcolo esatto ex categoria D
di Andrea Bottega, Segretario Nazionale NurSind
Con lo stipendio di gennaio 2023 gli incrementi delle voci fisse della retribuzione dovrebbero – il condizionale è d’obbligo in quanto alcune aziende sanitarie non hanno ancora applicato completamente la previsione contrattuale – aver trovato la loro definitiva formulazione.
Rimandiamo ad un successivo articolo la spiegazione dell’applicazione della vacanza contrattuale dall’anno 2022 e dell’emolumento accessorio una tantum per il 2023, mentre per l’aggiornamento del sistema indennitario in vigore dal 1° gennaio 2023 si dovrà attendere il mese di febbraio o marzo per avere contezza dell’applicazione dei nuovi importi.
Ciò che qui ci preme spiegare è la variazione negli ultimi quattro mesi (ottobre, novembre, dicembre, gennaio) di alcune voci quali lo stipendio tabellare (base), l’elemento perequativo (che cessa di essere corrisposto dal mese di dicembre), le fasce economiche, la parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale (che non spetterà limitatamente alla ex categoria D e Ds). Per semplicità di lettura prenderemo in considerazione la situazione dell’ex categoria D.
Nel mese di ottobre, cioè prima dell’aumento derivante dalla sottoscrizione del CCNL 2019-2021, lo stipendio tabellare e le fasce economiche avevano i seguenti importi:
Con la sottoscrizione il 2 novembre 2022 del nuovo CCNL si sono determinati i seguenti aumenti a regime (colonna C) con la specifica della colonna D ed E:
Pertanto con lo stipendio di novembre lo stipendio tabellare (colonna F) e il valore delle fasce (colonna G) sono stati aggiornati con gli importi sopra riportati nelle colonne D ed E determinando la seguente situazione:
Con la mensilità di dicembre 2022, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del CCNL 2022, l’elemento perequativo (colonna H) cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare (colonna M). Il valore dell’elemento perequativo è stato ridotto per comprendere la tredicesima mensilità ed omogenizzare i relativi oneri previdenziali considerato che il conglobamento cambia la natura dell’emolumento.
Si precisa che il conglobamento va effettuato, come per lo stipendio tabellare, sui valori della Categoria D iniziale (colonna I). Ciò comporta per i titolari di fasce (da D1 a D6) un incremento superiore a quanto in godimento. Conseguentemente, come da tabelle allegate al CCNL, la differenza negativa (colonna L) va portata in riduzione delle fasce in godimento dopo l’incremento contrattuale (colonna G). I valori derivanti dalla riduzione (colonna N), costituiranno, a decorrere dall’1° gennaio 2023 la nuova voce retributiva denominata Differenziale Economico Professionale (DEP). Per distinguere questa nuova voce retributiva da eventuali nuove progressioni economiche nelle nuove aree, nelle buste paga accanto a tale denominazione sarà aggiunto il suffisso “storico” o “iniziale” o qualcosa di simile.
Pertanto la nuova retribuzione a decorrere da gennaio 2023 per la ex categoria D sarà così costituita:
- stipendio tabellare o base euro 1941,58 uguale per tutti gli ex D;
- DEP storico pari alla colonna N di cui sopra;
- Indennità di funzione pari ad euro 76,92 per tutto il personale della ex categoria D non titolare di un eventuale incarico di funzione organizzativa o professionale di media o elevata complessità (contestualmente non sarà più attribuita l’indennità ex qualificazione professionale pari ad euro 71,53);
- Restano confermate con lo stesso valore del mese di dicembre l’indennità di specificità infermieristica o l’indennità di tutela del malato, se spettanti;
- Resta confermata l’indennità professionale specifica per gli aventi diritto;
Si specifica che per il personale della categoria D livello super (Ds) a decorrere dal 1° gennaio 2023, in conseguenza dell’accorpamento nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, lo stipendio tabellare spettante sarà pari a quello della ex categoria D (1.941,58).
La differenza in eccedenza rispetto a dicembre 2022 andrà ad incrementare il DEP storico. Pertanto a differenza del D iniziale che non avrà il DEP stoico, l’ex Ds iniziale avrà un DEP storico.