Nuovo CCNL: è possibile l'esonero dal periodo di prova?
Il nuovo CCNL interviene in maniera migliorativa anche in rapporto al periodo di prova. Mentre il precedente contratto prevedeva una sorta di discrezionalità nella concessione dell'esonero dal periodo di prova, adesso invece, la situazione è diversa, scopriamo come funziona.
L'art. 40 del nuovo CCNL disciplina il periodo di prova. le condizioni di esonero dalla prova, sono sancite nei commi 11 e 12:
Art 40 comma 11: Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:
a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);
d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.
Art 40 comma 12: Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 (Periodo di prova) del CCNL del 21 maggio 2018.