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Manovra 2024. Le novità per le famiglie in tre punti: dal congedo parentale al bonus asili nido

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/10/2023

AttualitàGoverno

La bozza della Legge di Bilancio per il 2024 è stata ufficialmente svelata, sebbene venga sottolineato che questa versione è ancora in fase di elaborazione e potrebbe subire ulteriori cambiamenti prima dell'approvazione finale prevista entro il 31 dicembre.

Tra i numerosi aspetti contemplati, il documento comprende importanti misure rivolte alle famiglie. Ecco un'occhiata alle principali proposte in tale ambito.

AUMENTO DEL BONUS ASILI NIDO O SUPPORTO DOMICILIARE

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro.

In conferenza stampa Giorgia Meloni aveva detto che l'obiettivo fosse quello di rendere completamente gratis il nido al secondo figlio, ma i vari comunicati di Palazzo Chigi e del ministero dell'Economia parlavano genericamente di un fondo e non era ancora chiaro come funzionasse la misura. La bozza della Manovra, quindi, chiarisce questo aspetto, fissando dei paletti, non solo reddituali.

 

CONGEDO PARENTALE

La Manovra prevede un aumento dell’indennizzo dal 30% al 60% del congedo parentale. Con le modifiche apportate dall’ultima legge di Bilancio, l’attuale normativa prevede che:

  • Viene estesada 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori.

Ovvero spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;

I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre, e di ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. In altre parole, in aggiunta ai 6 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire alternativamente. In pratica:

  • la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due genitori. Per un totale di 9 mesi.

Di questi nove mesi, indennizzabili al 30%, il CCNL comparto sanità stabilisce che i primi 30 giorni, usufruiti entro il sesto anno di vita del bambino siano indennizzati al 100%.

Nel contesto della Legge di Bilancio per il 2024, è stato stabilito che, tra i 9 mesi di indennizzo previsti per la genitorialità, oltre ai primi 30 giorni già coperti al 100%, ulteriori 30 giorni, purché entro il sesto anno di vita del bambino, saranno rimborsati al 60% invece che al 30%.

Quest’ultima disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

 

BONUS MAMMA

Le lavoratrici saranno esentate dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico; parliamo quindi del contributo IVS per i dipendenti del settore privato e il contributo FAP per i dipendenti pubblici.

La misura è valida dal dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Il taglio contributivo sarà applicato alle lavoratrici con:

  • due figli e fino ai 10 anni del figlio più piccolo
  • con tre o più figli e fino ai 18 anni del figlio più piccolo.