Iscriviti alla newsletter

Guida completa al Congedo parentale. Novità 2024

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/11/2023 vai ai commenti

PrevidenzaProfessione e lavoro

Nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale per molte famiglie. È per questo che siamo lieti di presentarvi una nuova rubrica sanitaria dedicata alla "Tutela della Maternità e Paternità". Pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 13 novembre, nella sezione PREVIDENZA, questa rubrica si propone di offrire informazioni e risorse preziose per tutti coloro che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con la loro carriera.

Dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove regole che riguardano i congedi parentali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 è stato pubblicato il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Tra le misure previste, c’è quella che riguarda il congedo di paternità.

 

Congedo parentale

Per congedo parentale si intende un periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Nel caso di genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti, spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento dei 12 anni di età del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, elevabili ad 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

In caso di parto plurimo ciascun genitore ha diritto a fruire del numero di mesi previsti per ogni figlio.

Può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore entro 12 anni dall’ingresso del minore

in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.

I genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Per quanto riguarda l’INPS le domande di congedo parentale devono essere presentate, prima dell’inizio del periodo di congedo, in modalità telematica attraverso il servizio online dedicato accessibile sul portale INPS, tramite Contact Center INPS o tramite Patronati.

Il preavviso al datore di lavoro va dato non meno di 5 giorni prima della fruizione, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

 

Il congedo parentale, come tutte le misure a sostegno della genitorialità in materia di lavoro, è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Nel tempo la norma è stata più volte rimodulata, fino ad arrivare alla Legge di Bilancio 2023, che ha aumentato l’indennità e non ha esteso i mesi di congedo, come vedremo in seguito ed alla Legge di Bilancio 2024, che ha aggiunto un ulteriore mese di congedo retribuito al 60%.

 

A chi spetta il congedo parentale

Sebbene con alcune differenziazioni, che vi spiegheremo nel corso di questo stesso articolo, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e o genitori adottivi o affidatari. Si tratta, in particolare:

  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.
  • dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
  • dei lavoratori o le lavoratrici autonome.

Il congedo parentale non spetta:

  • ai genitori disoccupati o sospesi,
  • ai genitori lavoratori domestici;
  • ai genitori lavoratori a domicilio.

Congedo parentale genitori dipendenti

L’attuale normativa stabilisce che:

  • Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;
  • Viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
  • Viene estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.

Ovvero spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre, e di ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. In altre parole, in aggiunta ai 6 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire alternativamente. In pratica:

  • la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
  • il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due genitori. Per un totale di 9 mesi.

Viene inoltre confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Con la Legge di Bilancio 2023,  alle regole generali sull’utilizzo del congedo parentale, in aggiunta, si prevede, che, per un mese la cifra salga dall’attuale 30 all’80% se fruita entro il sesto anno del figlio. Il beneficio scatta dunque solo nel rispetto delle condizioni previste:

  • il periodo di maternità obbligatorio deve terminare dopo il 31 dicembre 2022 (deve iniziare o proseguire nel 2023);
  • il congedo deve essere fruito nei primi sei anni di vita del bambino.

Congedo parentale genitore solo

Il decreto conciliazione vita lavoro tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali. E' il caso del genitore solo, che sussiste nei seguenti casi:

  • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.

È bene infatti chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:

  • 9 mesi sono indennizzabili al 30% e 1 all’80% della retribuzione;
  • i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).

 

Congedi parentali genitori iscritti alla gestione separata

Ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

 

Congedo parentale genitori lavoratori autonomi

Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del bambino.

La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:

  • per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
  • nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in caso di parto plurimo.

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.

 

Novità legge di Bilancio 2024

Al momento, il CNNL comparto sanità prevede 1 mese di congedo retribuito al 100%. A questo si aggiungono poi 10 mesi di congedo parentale facoltativo, retribuitoal 30%.

La legge di Bilancio 2024,  introduce un ulteriore mese di congedo retribuito al 60% che potrà essere fruito da entrambi i genitori entro i primi 6 anni di vita del bambino. Da notare che questa misura si aggiunge agli altri mesi di congedo parentale (ex maternità facoltativa) con retribuzione del 30%.

Oltre al congedo parentale migliorato, si prevede il taglio del cuneo fiscale totale per le mamme con almeno 2 figli a carico. Questo incentivo rimarrà in vigore fino a quando il figlio più giovane raggiunge l’età di 10 anni (nel caso di due figli) o fino a quando il figlio più giovane raggiunge l’età di 18 anni, se si tratta di tre o più figli.

 

Malattia durante il congedo parentale

L’insorgere di malattia del genitore, durante il periodo di congedo parentale, interrompe il periodo stesso e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia.

È evidente che in tal caso occorrerà attivare la procedura di certificazione elettronica di malattia e comunicare esplicitamente la volontà di  sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia, slittarne la scadenza del congedo o eventualmente spostarne l’utilizzo.

 

Rinuncia al congedo parentale

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.