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Il TAR Sardegna annulla il concorso per 118 infermieri. Tutto da rifare

Ne avevamo parlato a metà novembre quando in seguito al ricorso presentato da molti concorrenti, il Tar Sardegna aveva rimandato al 10 gennaio scorso, il giudizio sulla validità di procedura attuata da Ares Sardegna per il concorso da 118 posti per infermiere.

Decisione rimandata al 10 dicembre appunto pubblicata oggi 11 gennaio e che rimette tutto in discussione.

I giudici hanno infatti accolto le ragioni dei ricorrenti che hanno esposto come nel bando fosse previsto lo svolgimento di una prova concorsuale scritta, consistente “nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su temi inerenti lo specifico profilo professionale”, laddove la prova scritta, contrariamente a quanto previsto nel bando (e nell’avviso di convocazione, che nulla diceva in merito), si è svolta senza alcun preavviso mediante test a risposta multipla, e non mediante tema o quesiti a risposta sintetica.

Il bando stesso invece prevedeva la possibilità di svolgimento di test a risposta multipla solo in base al numero delle domande di partecipazione, per lo svolgimento di una eventuale prova preselettiva, ancora prima di verificare i requisiti di partecipazione e non concorrente alla formazione del punteggio finale.

I togati hanno rigettato i rilievi di Ares rilevando che la prova con articolazione su risposta multipla o risposta sintetica” siano differenti già da una interpretazione letterale e sistematica del bando stesso poiché, l’atto generale distingue tra quesiti a risposta sintetica per la prova scritta e test a risposta multipla per la sola prova preselettiva; e d’altronde, lo stesso art. 43 del DPR 220/2001, citato dall’amministrazione, richiama, per lo svolgimento della prova scritta, solo la possibilità di svolgimento di quesiti a risposta sintetica, non anche la somministrazione di test a risposta multipla.

 

D'altronde solo la stesura di un elaborato consente di saggiare la capacità argomentativa e di elaborazione personale dei candidati secondo criteri di logicità e di esame critico delle questioni, mentre i test mirano essenzialmente a verificare la conoscenza nozionistica da parte dei concorrenti nei particolari argomenti oggetto delle prove

 

Sono poi state considerate irrilevanti ai fini della decisione le considerazioni spese dall’amministrazione in merito agli obiettivi di “semplificazione e una maggiore celerità nella correzione, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione al concorso e la piena trasparenza ed efficienza nelle procedure”, poiché, al più, tali elementi, non possono comunque essere valorizzati autonomamente dalla commissione di concorso in spregio alle regole sancite dal bando: il che è avvenuto, essendosi chiarita la differenza tra test a risposta multipla e quesito a risposta sintetica.

Insomma, gli atti con cui la commissione ha disposto lo svolgimento di una prova scritta secondo la modalità del test a risposta multipla e gli esiti di tale prova sono illegittimi.

 

Ares potrà svolgere una nuova prova avvalendosi della stessa commissione senza tenere fermi i risultati dei candidati che hanno superato la prova svolta in modo difforme da quanto previsto dal bando, poiché essendo stata accertata l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prima prova scritta, atto iniziale della procedura concorsuale, l’esatta esecuzione della sentenza impone la riedizione dell'intero procedimento. La procedura concorsuale dovrà essere rinnovata fin dal principio secondo le modalità previste dal bando, e ciò non esclude la possibilità che l’Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, possa fare precedere le prove da un procedimento di preselezione dei candidati che dovranno essere tutti richiamati ad esame compresi coloro che non hanno partecipato al ricorsoe quanti non si sono presentati alla prova. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati hanno concluso i giudici.

 

Alla fine della lettura della sentenza, oltre che rammaricarmi per il tempo perso e per quanto ancora ce ne vorrà prima che i nostri colleghi siano giustamente valutati e finalmente inseriti in organico, il mio pensiero è volato a quanti non si sono presentati la prima volta e che adesso potranno partecipare nuovamente col vantaggio di avere qualche mese di esperienza e preparazione in più, ma sopratutto a tutti quelli che che non hanno partecipato al ricorso e che si vederanno riammessi senza aver mosso un dito.

A questi chiedo uno scatto di dignità e di proporsi per partecipare alle spese legali che i giudici hanno compensato tra le parti e che non è giusto paghino solo i ricorrenti che hanno avuto il coraggio di resistere.

 

Andrea Tirotto