CCNL Sanità 2022-2024: cosa prevedono gli articoli 50 e 51 sul lavoro a tempo determinato
Nel CCNL Sanità 2022-2024, gli articoli 50 e 51 disciplinano in maniera dettagliata il contratto di lavoro a tempo determinato nel comparto sanità. Di seguito, una sintesi esplicativa e tecnica del contenuto di tali articoli.
Articolo 50 – Contratto di lavoro a tempo determinato
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Riferimenti normativi
Le Aziende e gli Enti possono stipulare contratti a tempo determinato nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, nel rispetto dei vincoli finanziari di legge. -
Durata e intervalli tra contratti
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Durata massima: 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.
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Intervallo minimo tra due contratti:
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10 giorni (se il contratto scaduto era ≤ 6 mesi)
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20 giorni (se > 6 mesi)
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Per il personale sanitario, la durata massima può essere superata fino a 12 mesi, in base alle esigenze assistenziali e nel rispetto delle indicazioni regionali.
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Limite numerico
Il numero complessivo di contratti a termine e in somministrazione non può superare il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Arrotondamento all’unità superiore se il decimale è ≥ 0,5. Le aziende con massimo 5 dipendenti possono sempre stipulare almeno un contratto a termine. -
Esclusioni dal limite del 20%
Sono escluse le assunzioni per:-
attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione di quelli esistenti;
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esigenze di aziende o enti di nuova istituzione;
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introduzione di nuove tecnologie con impatto organizzativo.
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Procedure selettive
Le modalità di selezione per assunzioni a termine devono rispettare i principi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e basarsi sulla programmazione del fabbisogno del personale (art. 6 del medesimo decreto). -
Assunzioni per sostituzione
Consentite per:-
sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
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maternità, congedi parentali, malattia dei figli (D.Lgs. 151/2001);
In tali casi, l’assunzione può avvenire fino a 30 giorni prima per consentire affiancamento.
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Sostituzione indiretta
È possibile sostituire un lavoratore assegnato a mansioni superiori per coprire un’assenza, sempre nel rispetto delle norme contrattuali (art. 52 D.Lgs. 165/2001, art. 28 CCNL 1999). -
Causalità e indicazione del sostituito
Il contratto deve indicare per iscritto la causa della sostituzione e il nome del dipendente sostituito, diretto o indiretto, inclusi i periodi di affiancamento. -
Tempo pieno o parziale
Il contratto può essere a tempo pieno o parziale. -
Cessazione automatica
Il contratto si estingue automaticamente alla scadenza o con il rientro del sostituito, senza diritto al preavviso. -
Deroghe alla durata massima
È consentita una proroga di 12 mesi oltre i 36 nei seguenti casi:
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nuovi servizi;
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aziende di nuova istituzione;
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nuove tecnologie;
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progetti di ricerca;
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proroghe finanziate da contributi esterni.
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Riduzione intervallo tra contratti
In caso di successione di contratti nelle casistiche del comma 11:
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5 giorni (contratti ≤ 6 mesi)
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10 giorni (contratti > 6 mesi)
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Divieto di conversione
Il contratto a termine non si trasforma in tempo indeterminato (art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001). -
Esclusioni specifiche
Restano valide le esclusioni previste dall’art. 20 D.Lgs. 81/2015. -
Abrogazione
L’articolo 50 sostituisce il precedente art. 70 del CCNL 2022.
Articolo 51 – Trattamento economico e normativo
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Parità di trattamento
Il personale a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo del personale a tempo indeterminato, con specifiche proporzioni legate alla durata del contratto. -
Ferie
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In proporzione alla durata del servizio.
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Se l’anzianità supera i 3 anni anche con altri contratti pubblici, si applicano i limiti di 28 o 32 giorni (a seconda dell’orario su 5 o 6 giorni).
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Malattia
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Applicazione dell’art. 5 D.L. 463/1983 per il calcolo dei giorni retribuiti.
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Se il periodo retribuito è ≤ 2 mesi, la retribuzione è intera.
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Non è prevista copertura oltre la cessazione del contratto.
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Il periodo di conservazione del posto coincide con la durata del contratto.
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Permessi
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Fino a 15 giorni non retribuiti per esigenze motivate.
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Permesso retribuito per matrimonio.
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Se la durata è ≥ 6 mesi:
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permessi personali/familiari;
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permessi per esami, concorsi, aggiornamento;
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visite mediche e terapie;
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permessi per lutto.
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Riproporzionamento permessi
Il numero massimo annuo dei permessi è riproporzionato in base alla durata annuale del contratto, salvo i permessi per lutto. -
Altre tutele
Restano ferme le disposizioni di legge (es. L. 104/1992, L. 53/2000). -
Permessi e assunzione a tempo indeterminato
I permessi già fruiti nel corso dell’anno con contratti a termine vengono conteggiati in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato. -
Periodo di prova
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≤ 6 mesi: massimo 2 settimane.
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6 mesi: massimo 4 settimane.
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Recesso libero durante il periodo di prova, senza preavviso né indennità.
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Assunzioni straordinarie
In caso di urgenza, il contratto può essere stipulato con riserva, in attesa della documentazione necessaria. Se i requisiti mancano, il rapporto si scioglie con effetto immediato. -
Preavviso
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1 giorno ogni 15 giorni di lavoro.
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Massimo 30 giorni (se il contratto dura oltre un anno).
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In caso di dimissioni, i termini sono dimezzati.
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Valutazione del servizio
I periodi di servizio prestati a tempo determinato possono essere valutati nei concorsi pubblici, in relazione alla durata e alla coerenza del profilo professionale. -
Formazione
Devono essere garantite formazione e informazione su sicurezza e compiti da svolgere, proporzionate alla durata del contratto. -
Anzianità
In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi già svolti a tempo determinato nello stesso profilo concorrono al calcolo dell’anzianità utile per istituti contrattuali.