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CCNL Sanità 2022-2024: cosa prevedono gli articoli 50 e 51 sul lavoro a tempo determinato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/07/2025

Contratto Nazionale

 

Nel CCNL Sanità 2022-2024, gli articoli 50 e 51 disciplinano in maniera dettagliata il contratto di lavoro a tempo determinato nel comparto sanità. Di seguito, una sintesi esplicativa e tecnica del contenuto di tali articoli.

Articolo 50 – Contratto di lavoro a tempo determinato

  1. Riferimenti normativi
    Le Aziende e gli Enti possono stipulare contratti a tempo determinato nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, nel rispetto dei vincoli finanziari di legge.

  2. Durata e intervalli tra contratti

    • Durata massima: 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.

    • Intervallo minimo tra due contratti:

      • 10 giorni (se il contratto scaduto era ≤ 6 mesi)

      • 20 giorni (se > 6 mesi)

    • Per il personale sanitario, la durata massima può essere superata fino a 12 mesi, in base alle esigenze assistenziali e nel rispetto delle indicazioni regionali.

  3. Limite numerico
    Il numero complessivo di contratti a termine e in somministrazione non può superare il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Arrotondamento all’unità superiore se il decimale è ≥ 0,5. Le aziende con massimo 5 dipendenti possono sempre stipulare almeno un contratto a termine.

  4. Esclusioni dal limite del 20%
    Sono escluse le assunzioni per:

    • attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione di quelli esistenti;

    • esigenze di aziende o enti di nuova istituzione;

    • introduzione di nuove tecnologie con impatto organizzativo.

  5. Procedure selettive
    Le modalità di selezione per assunzioni a termine devono rispettare i principi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e basarsi sulla programmazione del fabbisogno del personale (art. 6 del medesimo decreto).

  6. Assunzioni per sostituzione
    Consentite per:

    • sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

    • maternità, congedi parentali, malattia dei figli (D.Lgs. 151/2001);
      In tali casi, l’assunzione può avvenire fino a 30 giorni prima per consentire affiancamento.

  7. Sostituzione indiretta
    È possibile sostituire un lavoratore assegnato a mansioni superiori per coprire un’assenza, sempre nel rispetto delle norme contrattuali (art. 52 D.Lgs. 165/2001, art. 28 CCNL 1999).

  8. Causalità e indicazione del sostituito
    Il contratto deve indicare per iscritto la causa della sostituzione e il nome del dipendente sostituito, diretto o indiretto, inclusi i periodi di affiancamento.

  9. Tempo pieno o parziale
    Il contratto può essere a tempo pieno o parziale.

  10. Cessazione automatica
    Il contratto si estingue automaticamente alla scadenza o con il rientro del sostituito, senza diritto al preavviso.

  11. Deroghe alla durata massima
    È consentita una proroga di 12 mesi oltre i 36 nei seguenti casi:

  • nuovi servizi;

  • aziende di nuova istituzione;

  • nuove tecnologie;

  • progetti di ricerca;

  • proroghe finanziate da contributi esterni.

  1. Riduzione intervallo tra contratti
    In caso di successione di contratti nelle casistiche del comma 11:

  • 5 giorni (contratti ≤ 6 mesi)

  • 10 giorni (contratti > 6 mesi)

  1. Divieto di conversione
    Il contratto a termine non si trasforma in tempo indeterminato (art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001).

  2. Esclusioni specifiche
    Restano valide le esclusioni previste dall’art. 20 D.Lgs. 81/2015.

  3. Abrogazione
    L’articolo 50 sostituisce il precedente art. 70 del CCNL 2022.


Articolo 51 – Trattamento economico e normativo

  1. Parità di trattamento
    Il personale a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo del personale a tempo indeterminato, con specifiche proporzioni legate alla durata del contratto.

  2. Ferie

    • In proporzione alla durata del servizio.

    • Se l’anzianità supera i 3 anni anche con altri contratti pubblici, si applicano i limiti di 28 o 32 giorni (a seconda dell’orario su 5 o 6 giorni).

  3. Malattia

    • Applicazione dell’art. 5 D.L. 463/1983 per il calcolo dei giorni retribuiti.

    • Se il periodo retribuito è ≤ 2 mesi, la retribuzione è intera.

    • Non è prevista copertura oltre la cessazione del contratto.

    • Il periodo di conservazione del posto coincide con la durata del contratto.

  4. Permessi

    • Fino a 15 giorni non retribuiti per esigenze motivate.

    • Permesso retribuito per matrimonio.

    • Se la durata è ≥ 6 mesi:

      • permessi personali/familiari;

      • permessi per esami, concorsi, aggiornamento;

      • visite mediche e terapie;

      • permessi per lutto.

  5. Riproporzionamento permessi
    Il numero massimo annuo dei permessi è riproporzionato in base alla durata annuale del contratto, salvo i permessi per lutto.

  6. Altre tutele
    Restano ferme le disposizioni di legge (es. L. 104/1992, L. 53/2000).

  7. Permessi e assunzione a tempo indeterminato
    I permessi già fruiti nel corso dell’anno con contratti a termine vengono conteggiati in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato.

  8. Periodo di prova

    • ≤ 6 mesi: massimo 2 settimane.

    • 6 mesi: massimo 4 settimane.

    • Recesso libero durante il periodo di prova, senza preavviso né indennità.

  9. Assunzioni straordinarie
    In caso di urgenza, il contratto può essere stipulato con riserva, in attesa della documentazione necessaria. Se i requisiti mancano, il rapporto si scioglie con effetto immediato.

  10. Preavviso

  • 1 giorno ogni 15 giorni di lavoro.

  • Massimo 30 giorni (se il contratto dura oltre un anno).

  • In caso di dimissioni, i termini sono dimezzati.

  1. Valutazione del servizio
    I periodi di servizio prestati a tempo determinato possono essere valutati nei concorsi pubblici, in relazione alla durata e alla coerenza del profilo professionale.

  2. Formazione
    Devono essere garantite formazione e informazione su sicurezza e compiti da svolgere, proporzionate alla durata del contratto.

  3. Anzianità
    In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi già svolti a tempo determinato nello stesso profilo concorrono al calcolo dell’anzianità utile per istituti contrattuali.