Assenze per malattia nel SSN: diritti, limiti e stipendio secondo il CCNL
Nel nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2022–2024, l’articolo 40 ridisegna in modo puntuale le regole sulle assenze per malattia. Il testo chiarisce tempi, diritti, doveri e conseguenze, tenendo insieme tutela del dipendente e garanzie per l’amministrazione.
Diciotto mesi di posto garantito, con una regola chiave
Il principio di base resta la conservazione del posto di lavoro per 18 mesi per il dipendente non in prova che si assenta per malattia. Ma il conteggio non riguarda solo l’episodio in corso: si sommano tutte le assenze per malattia nei tre anni precedenti. È un dettaglio decisivo, perché può accelerare il raggiungimento del limite massimo.
Altri 18 mesi nei casi più gravi
Nei casi particolarmente gravi, il contratto apre alla possibilità di un’ulteriore proroga di 18 mesi, ma solo su richiesta tempestiva del dipendente e prima del superamento del primo periodo. Questa seconda finestra, però, non è retribuitae non è automatica.
Prima di concederla, l’Azienda o l’Ente deve avviare un accertamento medico ufficiale per valutare se sussistano condizioni di inidoneità permanente, totale o parziale, al lavoro.
Inidoneità: cosa succede davvero
L’articolo 40 distingue con chiarezza le diverse situazioni:
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Idoneità al lavoro, ma non al proprio profilo: l’amministrazione deve verificare la possibilità di un diverso impiego, secondo le procedure già previste dalla normativa. Se il lavoratore viene assegnato a mansioni inferiori, il trattamento economico segue regole specifiche.
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Inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa: in questo caso il rapporto di lavoro viene risolto, con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
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Inidoneità temporanea: trovano applicazione le norme sul mutamento temporaneo di profilo.
Un passaggio rilevante riguarda il potere dell’azienda di anticipare gli accertamenti sanitari anche prima dei 18 mesi, in presenza di disturbi gravi del comportamento o condizioni fisiche che facciano presumere l’impossibilità di lavorare.
Stipendio: quanto si prende durante la malattia
Il contratto dettaglia con precisione il trattamento economico:
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Primi 9 mesi: retribuzione fondamentale piena. In caso di malattie superiori a 10 giorni o ricovero ospedaliero, dal giorno 11 spetta l’intera retribuzione.
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Successivi 3 mesi: 90% della retribuzione.
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Ulteriori 6 mesi: 50% della retribuzione.
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Periodo aggiuntivo di 18 mesi: nessuna retribuzione.
Restano possibili i premi legati alla performance, ma solo se il contributo del dipendente, nei giorni lavorati, è valutato positivamente.
Ricoveri e controlli: cosa viene equiparato
Day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato e fasi di pre-ricovero sono equiparati al ricovero ospedaliero, anche per la convalescenza. Un chiarimento che evita interpretazioni restrittive.
Obblighi del lavoratore: comunicazioni e reperibilità
Il dipendente deve:
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comunicare l’assenza subito, all’inizio dell’orario di lavoro;
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segnalare eventuali cambi di domicilio durante la malattia;
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rispettare le fasce di reperibilità, anche nei giorni festivi;
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avvisare preventivamente se deve assentarsi per visite o accertamenti.
In caso di malattia causata da un terzo responsabile, l’eventuale risarcimento per mancato guadagno deve essere riversato all’Azienda, fino a concorrenza di quanto già corrisposto.
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