Infermieri aggrediti, difesa legale e fino a 30 giorni per il recupero: le nuove tutele
L’articolo 34 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 rafforza le tutele per il personale vittima di aggressioni da parte di terzi: l’Azienda assume gli oneri della difesa legale per tutti i gradi del giudizio, comprese le fasi preliminari necessarie e i consulenti tecnici, può costituirsi parte civile e deve prevedere un supporto psicologico. Nel periodo immediatamente successivo all’aggressione il dipendente può inoltre utilizzare ferie e riposi solidali fino a un massimo di 30 giorni, alle condizioni previste dal contratto.
Un’aggressione sul luogo di lavoro non si esaurisce nel momento della violenza. Può lasciare conseguenze fisiche, psicologiche e professionali e può aprire un percorso giudiziario che accompagna il lavoratore per mesi o anni. È partendo da questa prospettiva che l’articolo 34 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027, dedicato al “Patrocinio legale in caso di aggressioni”, costruisce una tutela che non riguarda soltanto la sicurezza sul lavoro, ma anche ciò che accade dopo l’aggressione.
La disposizione interessa il personale dipendente delle Aziende ed Enti del comparto e assume un peso particolare per infermieri, OSS e professionisti sanitari, categorie quotidianamente esposte al rapporto diretto con pazienti, familiari e utenti e quindi anche al rischio di episodi di violenza.
Il principio introdotto dal contratto è articolato su più livelli: prevenzione e sicurezza, assistenza legale, possibilità per l’Azienda di costituirsi parte civile, supporto psicologico e possibilità di ricorrere alle ferie e ai riposi solidali nel periodo immediatamente successivo all’aggressione.
Prima dell’aggressione: l’Azienda deve garantire la sicurezza
L’articolo 34 parte da un principio che precede il contenzioso. Il primo comma stabilisce infatti che l’Azienda o Ente è tenuta a garantire la sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro, attuando tutte le iniziative più opportune per la sua tutela.
La norma contrattuale, quindi, non costruisce esclusivamente un sistema destinato a intervenire quando la violenza si è già verificata. Richiama anzitutto la responsabilità organizzativa dell’Azienda sul terreno della prevenzione e della protezione del personale.
È un passaggio importante perché sposta l’attenzione dall’idea dell’aggressione come evento inevitabile, connaturato al lavoro sanitario, alla necessità di affrontare il rischio anche sul piano organizzativo.
Dopo l’aggressione, le spese della difesa sono a carico dell’Azienda
La tutela più immediatamente riconoscibile è contenuta nel secondo comma. In caso di aggressione nei confronti del personale dipendente da parte di terzi, l’Azienda o Ente assume ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio.
La previsione è ampia e non si limita alle sole spese dell’avvocato durante il processo. Il testo comprende espressamente anche gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, quando queste ultime siano propedeutiche e necessarie alle successive fasi del giudizio.
Il lavoratore aggredito, dunque, non viene lasciato solo ad affrontare il peso economico della propria difesa nel percorso giudiziario conseguente all’episodio di violenza.
L’Azienda provvede a far assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per acquisirne l’assenso.
Il dipendente può proporre un proprio avvocato, ma decide l’Azienda
L’articolo disciplina anche il caso nel quale il lavoratore non intenda avvalersi del professionista individuato dall’amministrazione.
Il dipendente può infatti individuare un legale o un consulente tecnico diverso e proporlo all’Azienda o all’Ente. Questo, tuttavia, non significa che possa autonomamente scegliere un professionista e trasferirne automaticamente il costo all’amministrazione.
Il testo contrattuale è preciso: il lavoratore può proporre un professionista diverso, ma è l’Azienda o Ente a decidere in merito.
È una distinzione importante soprattutto sul piano pratico. La copertura prevista dall’articolo 34 non equivale quindi a un rimborso automatico di qualsiasi spesa legale sostenuta autonomamente dal dipendente.
L’Azienda può costituirsi parte civile
Il terzo comma introduce un ulteriore strumento: nei casi di aggressione contemplati dall’articolo, l’Azienda può costituirsi parte civile.
La formulazione utilizza il verbo “può”, quindi il contratto non configura la costituzione di parte civile come un automatismo in ogni procedimento. Attribuisce però all’Azienda la possibilità di partecipare al processo per far valere, nelle forme previste dall’ordinamento, le conseguenze subite in relazione all’aggressione.
Il significato organizzativo della disposizione è rilevante: l’episodio di violenza non riguarda necessariamente soltanto il singolo professionista colpito, ma può coinvolgere anche l’organizzazione sanitaria nella quale l’aggressione si è verificata.
Dopo l’aggressione arriva anche il supporto psicologico
La tutela prevista dal nuovo articolo non si ferma alla dimensione giudiziaria. Il comma 4 stabilisce che, nell’ipotesi di aggressione, l’Azienda deve prevedere per il dipendente un supporto psicologico, salvo diversa scelta dello stesso lavoratore.
Anche qui la formulazione è significativa. Il supporto deve essere previsto dall’Azienda, mentre il dipendente mantiene la possibilità di scegliere diversamente.
Il contratto riconosce quindi espressamente che le conseguenze di un’aggressione sul lavoro possono andare oltre il danno fisico. Essere minacciati, insultati o aggrediti durante l’attività professionale può incidere sulla capacità di tornare nello stesso reparto, di affrontare nuovamente determinate situazioni assistenziali e, più in generale, sul benessere psicologico del professionista.
Il recupero dopo la violenza entra così esplicitamente tra le tutele contrattuali.
Fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali dopo l’aggressione
È proprio all’interno della disciplina del supporto psicologico che compare una delle novità più interessanti dell’articolo 34.
Nel periodo immediatamente successivo all’aggressione, il dipendente può fruire dell’istituto delle ferie e dei riposi solidali previsto dall’articolo 29, per un periodo massimo di 30 giorni, in deroga al comma 7 dello stesso articolo, quando ciò venga richiesto nell’ambito del supporto psicologico.
Questo passaggio deve però essere letto con attenzione, perché non significa che a ogni sanitario aggredito vengano attribuiti automaticamente 30 giorni aggiuntivi di ferie retribuite.
Il contratto richiama espressamente l’istituto delle ferie e dei riposi solidali. Si tratta quindi della possibilità di utilizzare ferie e riposi ceduti secondo il meccanismo di solidarietà disciplinato dall’articolo 29, con la specifica deroga introdotta per il lavoratore che abbia subito un’aggressione.
Il limite previsto è di 30 giorni.
Non sono 30 giorni di ferie aggiuntive automatiche
La distinzione è fondamentale, soprattutto per evitare che la nuova previsione venga interpretata in modo più ampio rispetto al testo contrattuale.
L’articolo 34 non dice che l’Azienda debba concedere al dipendente aggredito trenta nuove giornate di ferie. Stabilisce invece che il lavoratore possa fruire delle ferie e dei riposi solidali di cui all’articolo 29 fino a un massimo di 30 giorni, derogando a una delle condizioni previste dalla disciplina ordinaria.
Inoltre, questa possibilità è collegata a due elementi indicati espressamente dal contratto: deve collocarsi nel periodo immediatamente successivo all’aggressione e deve essere richiesta nell’ambito del supporto psicologico.
La ratio appare quindi strettamente connessa al recupero post-traumatico del lavoratore: laddove le conseguenze psicologiche dell’aggressione rendano necessario un periodo di allontanamento dal contesto lavorativo, il contratto consente di utilizzare lo strumento della solidarietà tra lavoratori fino al limite massimo previsto.
Dall’aggressione al rientro al lavoro: la tutela non finisce con la denuncia
È probabilmente questo l’elemento che caratterizza maggiormente l’impianto dell’articolo 34. La tutela del dipendente aggredito viene costruita come un percorso e non come un singolo intervento.
Prima dell’evento c’è l’obbligo dell’Azienda di mettere in campo iniziative per la sicurezza. Dopo l’aggressione intervengono l’assistenza legale e, quando necessario, i consulenti tecnici. Sul piano processuale l’Azienda può decidere di costituirsi parte civile. Parallelamente viene previsto il supporto psicologico e, quando richiesto in tale ambito, la possibilità di utilizzare fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali.
Il contratto prova così a tenere insieme sicurezza, tutela giudiziaria e recupero psicologico, riconoscendo che il ritorno al lavoro dopo un episodio di violenza non può essere considerato esclusivamente una questione di guarigione fisica.
Anche una polizza assicurativa può coprire il rischio
Il quinto comma completa il sistema prevedendo che l’Azienda o Ente possa, ai fini dell’applicazione dell’articolo, predisporre la copertura del rischio mediante una specifica polizza assicurativa o attraverso altre misure analoghe.
Anche in questo caso il testo utilizza una facoltà e non un obbligo: l’Azienda “può prevedere” la copertura assicurativa.
La polizza rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso i quali l’amministrazione può organizzare la tutela prevista dal contratto, senza modificare il nucleo delle garanzie disciplinate dai commi precedenti.
Una tutela che riconosce anche il trauma dell’aggressione
Per anni il dibattito sulle aggressioni agli operatori sanitari si è concentrato soprattutto sulla prevenzione degli episodi e sulle conseguenze penali per chi li commette. L’articolo 34 introduce nel rapporto di lavoro un altro elemento: che cosa accade al professionista dopo essere stato aggredito.
La difesa legale evita che il dipendente debba affrontare da solo i costi del procedimento. Il supporto psicologico riconosce che la violenza può lasciare conseguenze che non sono immediatamente visibili. La possibilità di utilizzare ferie e riposi solidali consente, nei casi previsti, di creare uno spazio temporale per il recupero prima del pieno rientro nell’attività.
Per un infermiere aggredito durante un turno, quindi, la tutela prevista dall’articolo 34 non dovrebbe esaurirsi con la compilazione della denuncia o con la medicazione delle eventuali lesioni.
Il principio che emerge dall’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027 è più ampio: il lavoratore deve essere protetto prima dell’evento e, quando la prevenzione non è riuscita a evitare l’aggressione, deve poter essere assistito sul piano legale e sostenuto nel percorso di recupero psicologico.
Ed è proprio il passaggio dalla sola gestione dell’episodio alla tutela delle sue conseguenze a rappresentare uno degli aspetti più significativi dell’articolo 34.
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