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Infermieri, dal 2027 più risorse agli incarichi: priorità a Medicina e Salute mentale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/10/2026

Contratto Nazionale

 

Dal 1° gennaio 2027, una quota compresa tra il 10% e il 40% delle risorse che si rendono nuovamente disponibili per i differenziali economici del personale cessato dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari dovrà essere destinata agli incarichi, previa contrattazione integrativa. L’articolo 39 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027introduce una destinazione specifica verso gli incarichi di base, comprese le finalità legate al loro incremento economico, indicando una priorità per le Unità operative di Medicina e i Dipartimenti di Salute mentale. L’articolo 40 interviene invece sul Fondo premialità e condizioni di lavoro, che dal 2027 viene incrementato stabilmente di 221 euro pro capite annui calcolati sul personale al 31 dicembre 2023.

Dal 2027 una parte delle risorse liberate con le cessazioni dal servizio nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari (PSF) non rimarrà interamente nell'alveo dei differenziali economici di professionalità. Una quota compresa tra il 10% e il 40% dovrà essere spostata verso il sistema degli incarichi, con una destinazione precisa: finanziare gli incarichi di base per le finalità previste dall’articolo 17, comma 7, e con una priorità espressamente riconosciuta alle Unità operative di Medicina e ai Dipartimenti di Salute mentale.

È una delle novità più significative contenute nell’articolo 39 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027, perché interviene direttamente sul modo in cui una parte delle risorse già presenti nel Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali viene riallocata quando il personale cessa dal servizio. Non si tratta quindi, in questo specifico passaggio, di un finanziamento generalizzato aggiuntivo proveniente dall’esterno, ma di una diversa destinazione di una parte delle somme che, anno dopo anno, tornano disponibili nel Fondo a seguito delle cessazioni.

La percentuale non è fissata indistintamente al 40% per tutte le aziende. Il contratto individua infatti una forchetta dal 10% al 40% e rimette la determinazione concreta alla contrattazione integrativa aziendale, che assume quindi un ruolo decisivo nella quantità di risorse che verranno effettivamente indirizzate agli incarichi.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

L’articolo 39 conferma innanzitutto le modalità di costituzione e utilizzo del “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” già disciplinato dall’articolo 102 del CCNL 2 novembre 2022, con le integrazioni successivamente introdotte dall’articolo 63 del CCNL 27 ottobre 2025 e quelle previste dal nuovo contratto.

La vera novità compare però al comma 2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, previa contrattazione integrativa, una quota compresa tra il 10% e il 40% delle risorse che annualmente tornano disponibili nel Fondo, corrispondenti ai differenziali economici di professionalità del personale cessato dal servizio appartenente all’Area PSF, viene destinata all’istituto degli incarichi.

Il meccanismo è importante da comprendere. Quando un professionista che percepisce un differenziale economico cessa dal servizio, la relativa risorsa torna disponibile all’interno del Fondo. Il nuovo CCNL stabilisce che una parte di queste disponibilità, anziché essere mantenuta integralmente per le medesime finalità, possa essere strutturalmente indirizzata verso gli incarichi dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

La misura riguarda quindi l’Area nella quale sono collocati, tra gli altri, infermieri e numerose altre professioni sanitarie, oltre ai funzionari, e interviene su uno degli strumenti attraverso i quali il nuovo sistema contrattuale punta a riconoscere responsabilità, funzioni e sviluppo professionale.

Dal 10 al 40%: la percentuale si decide nella contrattazione aziendale

Il passaggio forse più rilevante, anche sul piano sindacale, è contenuto nell'espressione “previa contrattazione integrativa”. Il contratto nazionale stabilisce infatti l'obbligo di collocarsi all'interno di una forbice, ma non determina una percentuale unica valida per tutte le aziende del Servizio sanitario nazionale.

La quota dovrà essere almeno del 10% e potrà arrivare fino al 40% delle risorse annualmente liberate dai differenziali economici di professionalità dei cessati dell’Area PSF. Sarà quindi il livello aziendale, attraverso la contrattazione integrativa prevista dall’articolo 9, comma 5, lettera a), a stabilire concretamente quanta parte delle disponibilità verrà spostata verso gli incarichi.

La differenza non è marginale. In un’azienda nella quale venga concordata la percentuale minima, soltanto un decimo delle risorse interessate confluirà nella finalità prevista dall’articolo 39; con l’applicazione della percentuale massima, invece, la quota raggiungerà il 40%. La contrattazione decentrata diventa pertanto determinante nel tradurre la previsione nazionale in un effettivo investimento economico sugli incarichi.

Le risorse vanno agli incarichi di base

Il contratto non si limita a stabilire il trasferimento delle risorse, ma ne precisa anche la destinazione. Le somme devono essere utilizzate per gli incarichi di base dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le finalità indicate dall’articolo 17, comma 7, del CCNL.

È un passaggio da leggere insieme alla nuova disciplina degli incarichi. La previsione consente infatti di alimentare economicamente il sistema degli incarichi di base, compreso il rafforzamento del relativo valore economico secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale richiamata.

Non significa che ogni singolo dipendente riceverà automaticamente un aumento a partire dal 1° gennaio 2027. Le risorse devono prima rendersi disponibili attraverso le cessazioni, deve essere definita attraverso la contrattazione integrativa la percentuale da destinare agli incarichi e successivamente devono trovare applicazione i criteri previsti dalla disciplina contrattuale.

La novità è però strutturale: una parte delle risorse liberate dai cessati viene esplicitamente collegata alla valorizzazione degli incarichi di base, creando un meccanismo di alimentazione destinato a ripetersi annualmente.

Medicina e Salute mentale diventano prioritarie

L’elemento più caratterizzante dell’articolo 39 è probabilmente la scelta dei settori ai quali destinare prioritariamente queste risorse. Il testo contrattuale indica espressamente le Unità operative di Medicina e i Dipartimenti di Salute mentale.

Il termine utilizzato è “prioritariamente”. Non viene quindi stabilito che tutte le risorse debbano essere attribuite esclusivamente a questi due ambiti, ma Medicina e Salute mentale acquistano una posizione preferenziale nella destinazione delle somme previste dal comma 2.

Per gli infermieri e gli altri professionisti sanitari che lavorano in questi contesti la disposizione assume particolare rilievo, perché introduce nel contratto nazionale un criterio di priorità che dovrà essere considerato quando, a livello aziendale, verranno utilizzate le risorse destinate agli incarichi di base.

È importante, tuttavia, non trasformare questa priorità in un automatismo che il testo non prevede. Lavorare in Medicina o in un Dipartimento di Salute mentale non determina, da solo, un aumento automatico della retribuzione. Il contratto indica questi settori come prioritari nell’utilizzo delle risorse, mentre la concreta applicazione passa attraverso il sistema degli incarichi e la contrattazione integrativa.

Un esempio per capire il meccanismo

Il funzionamento può essere compreso con un esempio puramente teorico. Se in un’azienda sanitaria, nell’arco di un anno, le cessazioni del personale dell’Area PSF rendessero nuovamente disponibili 100.000 euro di risorse corrispondenti ai differenziali economici di professionalità, la quota destinata agli incarichi dovrebbe collocarsi, in base alla percentuale definita in contrattazione integrativa, tra 10.000 e 40.000 euro.

Quelle somme non diventerebbero un premio indistinto da distribuire a tutto il personale, ma sarebbero destinate agli incarichi di base secondo la disciplina contrattuale, con priorità per Medicina e Dipartimenti di Salute mentale.

L’esempio consente anche di chiarire un altro punto: il contratto parla di una percentuale delle risorse economiche rese disponibili, non del 10-40% dei lavoratori cessati e neppure di un aumento individuale della retribuzione compreso tra il 10 e il 40%.

Il Fondo può crescere anche quando aumenta il personale

L’articolo 39 introduce inoltre una seconda previsione destinata a evitare che l’aumento degli organici determini una diluizione delle risorse disponibili. Il comma 3 stabilisce infatti che il Fondo venga incrementato con ulteriori risorse stanziate dall’Azienda o dall’Ente in caso di aumento della consistenza del personale, così da sostenere i maggiori trattamenti economici che gravano sul Fondo.

L’incremento deve avvenire nei limiti previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 35/2019, convertito nella legge 60/2019 e successive modificazioni.

La logica è quella di adeguare le disponibilità economiche alla crescita della platea dei dipendenti, evitando che l'aumento del personale debba essere sostenuto esclusivamente attraverso una redistribuzione delle risorse già disponibili.

Articolo 40: cresce anche il Fondo premialità e condizioni di lavoro

Accanto alla novità sugli incarichi, il CCNL 2025-2027 interviene anche sull’altro grande fondo aziendale, quello destinato alla premialità e alle condizioni di lavoro.

L’articolo 40 conferma la struttura del Fondo disciplinato dall’articolo 103 del CCNL 2 novembre 2022, con le integrazioni dell’articolo 64 del CCNL 27 ottobre 2025, ma introduce dal 1° gennaio 2027 un incremento stabile quantificato direttamente dal contratto.

La parte stabile del Fondo viene aumentata, su base annua, di 221 euro pro capite, applicati al numero dei dipendenti destinatari del CCNL presenti al 31 dicembre 2023, con l’esclusione del personale appartenente alla sezione “Ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca”.

Anche in questo caso è necessario distinguere l’incremento del Fondo dall’aumento individuale in busta paga: 221 euro pro capite rappresentano il parametro utilizzato per determinare l’incremento complessivo della parte stabile del Fondo, non un importo di 221 euro che viene automaticamente corrisposto a ciascun dipendente.

Pronto soccorso e personale dei comuni montani: le altre risorse

L’articolo 40 conferma inoltre la possibilità di incrementare ulteriormente le disponibilità sulla base dei piani di riparto definiti a livello regionale.

Una prima linea di finanziamento riguarda le risorse destinate all’indennità di Pronto soccorso, che continuano ad alimentare il Fondo sulla base delle risorse annualmente rese disponibili dalla legislazione nazionale e dei coefficienti percentuali previsti dalla Tabella 5 allegata al CCNL del 27 ottobre 2025.

Una seconda riguarda invece le particolari condizioni di lavoro del personale delle aziende ed enti che operano, anche soltanto in parte, nei comuni montani. Dal 2025 le ulteriori risorse previste dall’articolo 6, comma 5, della legge 12 settembre 2025, n. 131 possono essere utilizzate per riconoscere al personale un’integrazione della premialità collegata all’effettiva presenza in servizio.

Si tratta quindi di canali economici differenti, accomunati dal fatto di confluire nel Fondo premialità e condizioni di lavoro, ma collegati a finalità specifiche.

Anche il welfare integrativo potrà utilizzare una quota dei fondi

Un’ulteriore possibilità viene introdotta dal comma 5 dell’articolo 40. La contrattazione integrativa può destinare al welfare una quota delle disponibilità complessive del Fondo premialità e condizioni di lavoro, comprese le risorse derivanti dai residui dello stesso Fondo e del Fondo disciplinato dall’articolo 39.

Anche su questo terreno, quindi, il contratto nazionale stabilisce la cornice ma assegna alla contrattazione aziendale un ruolo sostanziale nelle scelte di destinazione delle risorse.

Cosa cambia concretamente per gli infermieri

La novità dell’articolo 39 va letta soprattutto in prospettiva. Dal 1° gennaio 2027, ogni volta che le cessazioni del personale dell’Area PSF libereranno risorse precedentemente impegnate nei differenziali economici di professionalità, una quota compresa tra il 10% e il 40% dovrà essere indirizzata agli incarichi, nella percentuale definita attraverso la contrattazione integrativa.

Per infermieri e altri professionisti sanitari significa che una parte delle risorse che si rigenerano annualmente nel Fondo viene agganciata alla valorizzazione degli incarichi di base, anziché essere lasciata integralmente alle precedenti destinazioni. E il CCNL compie anche una scelta organizzativa precisa indicando Medicina e Dipartimenti di Salute mentale come ambiti prioritari.

È però altrettanto importante chiarire cosa la norma non dice: non prevede un aumento automatico per tutti gli infermieri, non stabilisce che ciascun incarico crescerà del 10-40% e non assegna direttamente il 40% delle risorse a Medicina e Salute mentale. La percentuale riguarda le risorse dei differenziali dei cessati che vengono trasferite alla finalità degli incarichi; la misura concreta sarà definita nella contrattazione aziendale e le risorse dovranno poi essere utilizzate secondo la disciplina contrattuale degli incarichi.

La partita, quindi, non si esaurisce con la firma del contratto nazionale. Una parte importante si sposterà nelle singole aziende sanitarie, dove scegliere il 10% oppure avvicinarsi al 40% produrrà effetti economici molto diversi sulla capacità di finanziare e valorizzare gli incarichi.

Ed è proprio qui che gli articoli 39 e 40 mostrano il loro elemento comune: il nuovo CCNL non interviene soltanto sugli importi, ma ridisegna in parte come le risorse vengono alimentate, recuperate e nuovamente destinate, attribuendo alla contrattazione integrativa un ruolo centrale nella loro trasformazione in effettiva valorizzazione professionale.