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La Cassazione dice no al risarcimento da danno biologico da vaccino: escluso il nesso causale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/06/2016

Contenuti Interprofessionali

 

Con sentenza 12427, depositata dalla Sezione lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che nessun risarcimento è dovuto ad un giovane affetto da autismo: questo sosteneva vi fosse un nesso causale tra l'alterazione neurobiologica ed il vaccino facoltativo sostenuto dell'anti morbillo,rosolia e parotite.

La Cassazione conferma quanto già sentenziato dalla Corte di Appello dell'Aquila in merito al ricorso del giovane(tramite la madre) contro i giudici di Pescara che, avevano respinto la domanda di indennizzo.

Tutti gli esperti consultati, hanno escluso il nesso causale tra l'autismo e la vaccinazione.

Ma non tutte le sentenze, e nemmeno troppo lontane nel tempo, sono state poi così contrarie all'indennizzo a favore di chi, pensa di aver subito un danno dalla somministrazione del vaccino.

Se la comunità scientifica oggi sembra protendere per l'infondatezza del nesso causale tra vaccino ed autismo, per qualche tribunale non è così.

Partiamo da una piccola premessa, che faccia anche da promemoria, prima di parlare delle altre due sentenze; premessa che ci può essere d'aiuto per capire la suddetta ed il diniego al risarcimento.

Ad oggi, le vaccinazioni obbligatorie in Italia, in età infantile, sono:

Anti- polio, difterite, tetano, epatite B, somministrato il più delle volte nella forma esavalente in associazione a pertosse ed Heamophilus B, ritenuti facoltativi.

Gli altri vaccini raccomandati sono: Anti parotite, anti morbillo ed anti rosolia.

 

A ritenere il contrario, ovvero a pensare che vi sia un nesso tra vaccino ed autismo, sono il Tribunale di Milano l'anno scorso e la stessa Cassazione pochi mesi addietro.

A finire sul banco degli imputati, nelle due occasioni, una casa farmaceutica, colpevole di aver prodotto vaccini non appropriati.

Nel 2015 il tribunale di Milano ha ritenuto di dover condannare il Ministero della Salute al risarcimento danni nei confronti di un bambino divenuto autistico dopo la somministrazione dell'esavalente.

Secondo il perito, l'autismo non poteva essere la risultante di un'alterazione trasmissibile del materiale cromosomico, perché non ve ne era traccia, ma piuttosto essere dovuto ad polimorfismo del bambino, che lo ha reso suscettibile alla tossicità di uno o più ingredienti del vaccino somministrato.

Il Ministero della Salute viene quindi condannato a risarcire il paziente con un indennizzo a vita secondo quanto stabilito dalla legge del 1992.

Con Sentenza m. 3545 in febbraio 2016, la Cassazione ha stabilito, contrariamente alla citata sentenza in alto, che il Ministero della Salute è tenuto a risarcire i genitori del bambino affetto da patologia dovuta a VACCINI OBBLIGATORI.

L’indennizzo è automatico e, consiste in un assegno reversibile per quindici anni oltre al quale deve essere corrisposto un assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi della patologia e il risarcimento; quest’ultimo è in misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo.

Tale indennizzo rientra tra le disposizioni della legge n. 210 che ha previsto un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

Sono quindi previsti risarcimenti per:

  • chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica; Con specifico riguardo al danno da vaccino, la legge prevede, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato già concesso, la corresponsione, su domanda dell’interessato, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi della patologia e il risarcimento, di un assegno una tantum. Esso è pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Dunque, solo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie è previsto, oltre all’indennizzo, un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso;
  • soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
  • soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali;
  • persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica;
  • persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
  • soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

L’indennizzo riconosciuto dalla legge, con obbligo in capo al Ministero della Sanità, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura stabilita periodicamente con provvedimento ministeriale.

 

Il promemoria iniziale su vaccinazioni obbligatorie e facoltative ci aiuta a capire in parte le motivazioni che hanno portato la Cassazione a negare il risarcimento, ovvero l'indennizzo è previsto per chi subisce un danno da vaccinazioni obbligatorie e non facoltative come quelle protagoniste della sentenza che ha fatto da apertura all'articolo, la n.12427.

Detto questo, la giurisprudenza non ha ancora raggiunto un orientamento univoco in merito alla questione vaccini.

Al di là del fatto che i benefici dei vaccini siano in percentuale maggiori degli effetti collaterali, non possiamo del tutto escludere che di danno si parla che a volte è correlato alla somministrazione di questi in età infantile.

 

Fonti:

Vaccini, la Cassazione boccia il risarcimento: «La scienza esclude il nesso causale con l’autismo»

Danno da vaccino obbligatorio: indennizzo più assegno una tantum

Vaccino esavalente e autismo del bambino: il ministero risarcisce