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Ferie, la Cassazione: stipendio pieno anche con indennità e ticket

Vincenzo Rauccidi
Vincenzo Raucci
Pubblicato il: 14/03/2026

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Il diritto dei dipendenti a non perdere le indennità fisse e continuative durante il periodo di riposo è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione: con l'ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, i giudici hanno infatti chiarito le regole per determinare correttamente la base di calcolo della retribuzione feriale.

Questa sentenza della Corte di Cassazione segna una vittoria decisiva per i diritti dei lavoratori, stabilendo in modo netto che la retribuzione durante il periodo di ferie non può in alcun modo essere decurtata rispetto a quella percepita durante i mesi di effettivo servizio.

Alla base di questa importante pronuncia vi è la ferma applicazione del principio eurocomunitario di effettività, il quale impone che il dipendente in vacanza riceva un trattamento economico pienamente comparabile a quello ordinario, affinché non venga mai disincentivato dal godere del proprio meritato riposo psicofisico per il timore di ritrovarsi con una busta paga più leggera.

Rigettando integralmente il ricorso presentato da un’azienda, i giudici supremi hanno confermato quanto già stabilito in precedenza dalla Corte d’Appello, chiarendo che nel calcolo della paga feriale devono obbligatoriamente rientrare non solo le indennità accessorie fisse e quelle di turno, ma anche i ticket mensa, poiché si tratta di emolumenti volti a compensare i disagi specifici legati alle mansioni contrattuali e che di fatto compongono la retribuzione abituale.

Un passaggio estremamente rilevante della decisione riguarda poi la questione dei quattro giorni di permesso legati alle cosiddette festività soppresse; la Cassazione ha specificato che, essendo contrattualmente equiparati a permessi aggiuntivi o ferie, anche questi giorni devono necessariamente seguire il medesimo e più favorevole regime della retribuzione normale. Il messaggio forte e inequivocabile che emerge da questa vicenda è che nessun accordo collettivo, nemmeno a livello nazionale, ha il potere di derogare in peggio rispetto al principio europeo di effettività delle ferie, blindando così le garanzie economiche contro ogni interpretazione aziendale restrittiva.

A ulteriore riprova della totale inconsistenza delle pretese datoriali, la Corte Suprema non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha anche condannato la società ricorrente a risarcire il lavoratore e a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per aver ostinatamente proseguito in un contenzioso palesemente infondato, ignorando persino una precedente proposta di definizione accelerata della lite. Si tratta dunque di un orientamento giurisprudenziale di grandissimo impatto pratico, che ribadisce con forza come il riposo annuale sia un diritto intoccabile e assoluto, il cui godimento non deve mai trasformarsi in un sacrificio finanziario per il lavoratore.