Le Rems ex Ospedali psichiatrici giudiziari: svolta epocale o ritorno ai manicomi criminali?
Opg, Ospedali psichiatrici giudiziari; presto dimenticheremo questo acronimo, la cui pronuncia rievoca scenari di sofferenza ed inefficienza, un luogo senza tempo, che puzza di carcere e manicomio, di urina e lisoformio, in un deserto di emozioni, violenza e disumanizzazione.
La legge 81/2014 ha decretato il definitivo smantellamento di tutti gli Opg, ed infatti al 31 luglio 2016 ne restano attivi solo due, Aversa e Montelupo Fiorentino, la cui chiusura dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Se dovessimo basarci solo su questo dato, oggi potremmo dire che siamo di fronte ad un cambiamento epocale; ma è davvero così? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro, sapere cosa sono e quando sono nati gli Opg e poi, fare un salto in avanti, al dopo Opg e a quanto di fatto sia poi realmente cambiato.
L'Ospedale psichiatrico giudiziario o manicomio criminale prima, disciplinato dal codice penale italiano entrato in vigore nel 1931, è una delle possibili misure di sicurezza detentive, l'istituto al quale vengono destinate le persone che devono scontare una misura di sicurezza detentiva per un reato commesso, ma che sono state prosciolte per infermità psichica, per intossicazione da alcol o stupefacenti, ritenute quindi non imputabili, ma allo stesso tempo reputati socialmente pericolosi.
La pericolosità sociale è un concetto chiave, elaborato per la prima volta da Cesare Lombroso, fino al 1986 e alla legge Gozzini, l'art 204 del cp non prevedeva l'obbligatorietà dell'accertamento della pericolosità sociale, disponendo qualsivoglia il ricovero negli Opg.
Il ricovero presso gli Opg, regolato dall'art 222 cp , prevedeva la permanenza dell'imputato all'interno della struttura per un tempo non inferiore a due anni; qualora la reclusione fosse prevista per dieci anni, il tempo di permanenza doveva essere di almeno cinque anni e di dieci anni per una pena che prevedeva l'ergastolo.
L'art 206 cp, prevedeva l'internamento negli Opg anche come misura cautelare, per il minore di età, l'ubriaco abituale o la persona dedita a sostanze stupefacenti o in stato di intossicazione cronica da alcol.
Va da sé che gli Ospedali psichiatrici giudiziari divennero ricovero indiscriminato per chiunque avesse una patologia psichica più o meno grave, sottoposti tutti ai medesimi trattamenti senza alcuna distinzione, presupposto che ha fatto di questi luoghi l'inferno in cui si sono trasformati, tradendo il principio per il quale furono creati , ovvero l'attuazione di terapie riabilitative efficaci, che promuovessero il reinserimento del soggetto nella società.
Purtroppo l'equilibrio tra cura e detenzione è sempre stato molto precario, facendo pendere l'ago della bilancia più verso un ricovero detentivo che curativo.
E così le detenzioni spesso si trasformavano in Ergastoli bianchi, pena senza fine, puntualmente rinnovata, spesso solo sulla base di una mancata alternativa che non lasciava scelta al magistrato.
Edifici vecchi e fatiscenti, insani, angusti, sporchi e sovraffollati; attrezzature inesistenti, metodi di cura obsoleti e disumani e nessun processo di cura a divenire hanno reso gli Opg luoghi di tortura.
Fu la morte di Antonietta Bernardini, che ne portò alla luce la crudele realtà. Le coscienze si destarono all'emergere di tutto quello che era stato volontariamente o meno ignorato. Da qui cominciarono dunque le lotte per la chiusura dei “manicomi criminali”.
Due le Sentenze che danno prova dell'acquisita consapevolezza in merito ad un cambiamento di rotta: la prima del 2003, nella quale la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art, 222 cp, che obbliga il giudice a disporre il ricovero negli Opg senza valutare scelte alternative; la seconda sentenza del 2004, nella quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 206 cp che non consente al giudice di disporre in alternativa al ricovero in Opg una misura di sicurezza non detentiva.
Nel 2008 il Governo emette il decreto n.126, con cui definisce le modalità per il trasferimento delle competenze dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria alle Aziende sanitarie, in particolare l'art 5 del decreto in questione, prevede che la gestione degli Opg diventi competenza delle Regioni, e quindi spettino a queste l'organizzazione dei percorsi terapeutico- riabilitativi.
Il decreto segna quindi un passaggio fondamentale nell'abolizione degli ospedali giudiziari così come erano stati fino ad allora, a carattere prettamente detentivo.
Ma sono due le tappe fondamentali che porteranno al superamento (forse)definitivo degli Opg: la Legge n.9 del 17/02/2012 e la Legge n.81 del 30/05/2014.
La legge n.9/2012 per la prima volta fissa il termine dei chiusura degli Opg al 1°febbraio 2013 e determina la nascita di nuovi centri( Rems) strutturati ed organizzati per accogliere la persona che potrà seguire un percorso curativo/riabilitativo ad hoc, ad eccezione di chi ha smesso di essere socialmente pericoloso che senza indugio deve essere preso in carico sul territorio dal Dipartimento di Salute mentale.
In seno a queste nuove strutture, le Regioni devono assumere personale qualificato da dedicare ai percorsi riabilitativo- curativi al fine di reinserimento nella società dei pazienti internati negli Opg.
Le Regioni non furono però in grado di attuare quanto previsto.
Arriviamo quindi alla Legge 81/2014, questi i punti salienti:
chiusura degli Opg al 31/03/2015;
adozione di misure alternative al ricovero in Opg, salvo eccezioni quali la pericolosità sociale;
la pericolosità sociale non si attribuisce ad una persona solo perché è emarginata o lasciata senza cure, si supera il concetto di pericolosità sociale legata alle caratteristiche oggettive, bensì solo a quelle soggettive;
le Regioni si impegnano ad organizzare corsi di formazione del personale da assegnare alle strutture(Rems) dedicate ai percorsi curativo- riabilitativi. Le Rems, saranno comunque una realtà residuale se si privilegeranno le alternative all'internamento;
STOP ergastoli bianchi, la durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per il corrispondente reato.
Il percorso descritto fino a qui sembra portare ad una svolta epocale, ma di fatto cos'è cambiato?
Forse la denominazione dell'istituto di cura e null'altro.
Gli Opg diventano Rems.
Le Rems, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dovrebbero ospitare i soggetti solo in casi di situazioni eccezionali, il giudice di sorveglianza così come dice la legge, se non in caso di pericolosità sociale dovrebbe poter optare per altre soluzioni sul territorio.
Ma esistono queste soluzioni?La rete territoriale è sviluppata tanto da poter essere un alternativa alle Rems?
Le Regioni hanno provveduto a sviluppare all'interno delle Rems i percorsi curativo- riabilitativi ed hanno formato il personale?
Chiaramente no.
Le leggi che nel tempo si sono susseguite sono rimaste solo inchiostro sulla carta, e ad oggi nelle Rems quello che si vive è ancora lontano anni luce da quello che doveva essere.
Un esempio su tutti le Rems della Toscana ed il caso Volterra di cui il Nursind si è occupato.Rems di Volterra: personale in pericolo. Denuncia del Nursind.
La struttura di Volterra ospita dieci pazienti a fronte di quattro infermieri. I pazienti sono particolarmente pericolosi, con alle spalle reati gravissimi come l'omicidio.
Quando la Rems sarà a regime, ospiterà fino a 28 pazienti. Ma qui come in altre regioni d'Italia la situazione è esplosiva.
Il Nursind da tempo denuncia quello che ormai è impensabile possa essere gestito così malamente da mettere in pericolo il personale che vi opera all'interno.
Due gli episodi gravi che sono balzati alle cronache, un' infermiera minacciata di morte da un paziente ed una sequestrata sempre da un paziente e tenuta sotto minaccia di un manubrio da palestra.
Il personale è insufficiente, reclutato con contratti interinali o di libera professione , che non garantiscono l'esperienza e la formazione che serve per operare in questo campo e che la Legge tanto aveva raccomandato alle Regioni.
All'interno della Rems non c'è un psichiatra che possa agire immediatamente in casi gravi, non c'è un servizio di vigilanza che possa intervenire immediatamente, solo una guardia giurata che per regolamento deve rimanere fuori dalla struttura.
Non esistono protocolli interni di segnalazione del pericolo e, non si può pensare che una struttura che ospita persone socialmente pericolose, possa essere lasciata nelle mani del solo personale sanitario.
Ma quindi che differenza c'è tra gli Opg e le Rems, se chi vi opera all'interno non è adeguatamente formato? Se questi sono quindi deputati solo alla somministrazione della terapia, dove sono i percorsi terapeutici- riabilitativi?
Le Rems non sono solo contenitori dove “chiudere”chi è socialmente pericoloso?
L'Italia è il Paese delle mille leggi e della non applicazione di queste, e mentre sulla carta abbiamo paventato una svolta epocale, di fatto siamo tornati ai vecchi “manicomi”.
Fonti:
Chiusura Opg. Le Rems, da sole, non bastano
LA LEGGE 81/2014 E IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI