Agenzia delle Entrate: obbligatoria la comunicazione delle prestazioni anche per gli Infermieri
Fisco, Infermieri&Co sotto la lente
di Alberto Santi
Spese sanitarie 2016: anche psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica, ottici e veterinari sono obbligati alla trasmissione telematica al Sistema Tessera sanitaria. Con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214/2016 del 13 settembre, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini Irpef, che saranno utilizzati nella precompilazione dei Modelli 730 e Unico PF del 2017.
Di cosa si tratta. L’articolo 3 del Dllgs 175/2014 ha stabilito che, a partire dal 2015, il Sistema Tessera sanitaria, metta a disposizione dell’agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, sono interessati a questo adempimento:
le aziende sanitarie locali;
le aziende ospedaliere;
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
i policlinici universitari;
le farmacie pubbliche e private;
i presidi di specialistica ambulatoriale;
le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
L’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 208/2015 ha modificato la citata disposizione, estendendo l’obbligo in esame alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016.
Da ultimo, per effetto del nuovo decreto, diventano obbligati alla trasmissione dei dati anche:
gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, ai quali è stato assegnato dal ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Dm 15 luglio 2004 (cioè, le “parafarmacie”);
gli iscritti all’Albo degli psicologi;
gli iscritti all’Albo degli infermieri;
gli iscritti all’Albo delle ostetriche/i;
gli iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica;
gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Analogo obbligo viene previsto per gli iscritti all’Albo dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19 per cento.
L’invio può essere effettuato dai soggetti sopra elencati, ovvero dalle associazioni di categorie o da intermediari abilitati, che devono possedere una specifica abilitazione rilasciata dal Mef.
I dati da trasmettere. La comunicazione deve riguardare:
le spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
le visite mediche generiche e specialistiche, nonché le prestazioni diagnostiche e strumentali;
le prestazioni chirurgiche, ad esclusione della chirurgia estetica;
gli interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
le certificazioni mediche;
tutte le altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco.
Per ciascuna spesa o rimborso, i dati disponibili sul Sistema Tessera sanitaria sono: a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; b) codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura); c) data del documento fiscale che attesta la spesa; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso. La tipologia di spesa dovrà essere indicata in base ad una apposita codifica.
Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei suddetti dati saranno stabilite con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze.
Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema Tessera sanitaria siano esclusi dal cosiddetto “spesometro”.
Opposizione a rendere disponibili i dati. Ciascun assistito può però esercitare la propria opposizione a rendere disponibili questi dati all’agenzia delle Entrate, per tutelare la propria privacy, con relativa cancellazione degli stessi.
L’opposizione può essere manifestata:
in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria. Con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture autorizzate ma non accreditate, l’opposizione potrà essere esercitata solo per le spese sostenute dal prossimo 27 settembre. Inoltre, l’assistito può esercitare la propria opposizione:
dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, mediante una comunicazione all’agenzia delle Entrate, compilando un apposito modulo;
dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito del Sistema Tessera sanitaria tramite la tessera sanitaria Ts-Cns oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’agenzia delle Entrate.
Sanzioni. Pesanti sono le sanzioni previste dall Dlgs 158/2015, pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa fino a un massimo di 50.000 euro.
La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è invece ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Le penalità sono più lievi per il primo anno di applicazione del regime.