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Infermieri liberi professionisti. Indennità di malattia e visita fiscale. Ecco Quando

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/08/2018 vai ai commenti

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Anche al libero professionista iscritto alla Gestione separata spetta l’indennità di malattia, solo e qualora versi il contributo aggiuntivo dello 0,72%. Ne sono esclusi, invece, i collaboratori e i professionisti già pensionati e quelli iscritti alla gestione Separata non in via esclusiva (che pagano la sola aliquota del 24%).

 

Il libero professionista ha diritto all’indennità di malattia al verificarsi delle seguenti condizioni:

 

  • risultano accreditati almeno 3 mesi di contributi nella Gestione separata, nei 12 mesi che precedono la data di inizio della malattia

  • nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia, il reddito del lavoratore soggetto a contribuzione non supera il 70% del massimale contributivo annuo (il massimale è pari a 101.427 euro nel 2018)

  • l’attività lavorativa risulta in corso al momento del verificarsi della malattia

  • c’è un’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

 

 

Come si chiede l’indennità di malattia gestione Separata?

Il lavoratore, per ottenere l’indennità, deve richiedere il certificato di malattia al proprio medico curante, che lo deve trasmettere telematicamente all’Inps. Se il lavoratore ha un rapporto parasubordinato, deve inviare entro 2 giorni al proprio committente l’attestato di malattia, cioè il certificato senza diagnosi.

 

In caso di invio oltre il termine non giustificabile si perde l’indennità relativamente alle giornate di ritardo.

 

Il lavoratore deve poi presentare domanda di indennità di malattia all’Inps entro un anno.

 

 

Visita fiscale iscritti alla gestione Separata

Ricordiamo che le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono le medesime valide per i lavoratori dipendenti del settore privato:

  • dalle 10 alle 12

  • dalle 17 alle 19.

 

L’Inps può disporre, d’ufficio o su richiesta del committente (solo su richiesta di questi, in caso di eventi di durata inferiore ai 4 giorni), l’effettuazione della visita fiscale domiciliare o ambulatoriale, per accertare la sussistenza dello stato di malattia. Eventuali assenze ingiustificate alla visita di controllo (domiciliare e/o ambulatoriale) sono sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori dipendenti aventi diritto all’indennità di malattia.

 

 

Le sanzioni per l’assenza alla visita fiscale:

 

  • se il lavoratore risulta assente alla prima visita, si ha la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia

  • se il lavoratore risulta assente alla seconda visita, si applica una riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo

  • se il lavoratore risulta assente alla terza visita, l’indennità di malattia è interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia.

 

Da La Legge per tutti