Licenziamento. Il dipendente ha Diritto di Critica così come il rappresentante Sindacale? Cosa dice la giurisprudenza
“Il diritto di critica è legittimante esercitabile dal dipendente nei limiti della continenza e della veridicità dei fatti menzionati, assumendo rilievo l'esposizione veritiera e corretta di un fatto nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, sia dal punto di vista sostanziale che formale.
In particolare, sotto il primo profilo, i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e, sotto il secondo, l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esercizio del diritto di critica. Tali limiti debbono essere valutati con particolare rigore laddove la critica sia avanzata nell'ambito di una azione sindacale”.
A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 10 luglio 2018, n. 18176
La vicenda
Nel caso in esame il lavoratore,era stato licenziato per aver diffuso o (contribuito a diffondere)un documento contenente critiche nei confronti del datore di lavoro.
In particolare e per quanto qui interessa, il lavoratore sosteneva di essersi iscritto al sindacato e che il documento in questione fosse stato redatto nell'ambito dellattività sindacale, e per questo respingeva l'azione disciplinare ultima nei suoi confronti.
La Cassazione, ha osservato che il contenuto del documento non era stato esaminato e per quanto era possibile comprendere con gli elementi a disposizione – potesse ritenersi rientrante nell'espressione del diritto di critica del dipendente.
La Suprema Corte ha affermato che, pur non esistendo una "scriminante sindacale" che legittimi ogni comportamento tenuto all'interno dell'impresa è pur vero che ad ogni dipendente, così come ai rappresentanti sindacali, è riconosciuto un dritto di critica che è «legittimante esercitabile dal dipendente nei limiti della continenza e della veridicità dei fatti menzionati, assumendo rilievo l'esposizione veritiera e corretta di un fatto nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, sia dal punto di vista sostanziale che formale. In particolare, sotto il primo profilo, i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e, sotto il secondo, l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esercizio del diritto di critica.» Il diritto di critica incontra i medesimi limiti anche laddove la stessa sia espressa nell'ambito di un'azione sindacale ma, sempre secondo la Corte, in questo ambito «tali limiti debbono essere valutati con particolare rigore».
da Il Sole24ore
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