Infermieri. Il Mobbing è una malattia professionale e va indennizzata dall’Inail. La sentenza storica
“Il danno psichico da condotta mobbizzante messa in atto dal datore da lavoro, va indennizzato dall’Inail, e quindi rientra tra le malattie professionali”
A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza 20774 del 17 agosto 2018.
La vicenda
Con la sentenza 294 del 2012 la Corte di Appello di Perugia respingeva il ricorso dell’erede del convenuto che nel frattempo era deceduto in corso di giudizio.
Il Tribunale di Perugia respingeva la richiesta di riconoscimento della natura professionale della malattia cagionata al convenuto, causata dalla condotta vessatoria tenuta dal datore di lavoro, nel caso specifico l’Università degli studi di Perugia.
I giudici nel merito non avevano ritenuto la malattia tutelabile nell’ambito assicurativo, perché non derivava direttamente dalle lavorazioni previste dalla normativa, bensì dalla costrittività organizzativa.
Cos’è la malattia professionale
La malattia professionale: essa è la patologia che si sviluppa a causa della presenza di elementi nocivi sul luogo di lavoro.
La causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo), diverso dall’infortunio che ha una causa violenta ed immediata.
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Tabellate, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia.
Non tabellate, la Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Le prestazioni erogate dall'Inail in caso di malattia professionale.
L’Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
La Cassazione accoglie il ricorso del convenuto, richiamando l’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di assicurazione sociale non rileva solo il rischio specifico proprio di una determinata lavorazione, ma anche il rischio specifico improprio, ovverosia quello che non è insito nell'atto materiale della prestazione ma è con essa collegato.
Per i giudici, infatti, "nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle".
La Cassazione afferma che, nell'ambito del sistema del Testo Unico, sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche la cui origine debba essere ricondotta al lavoro o alle modalità con le quali esso si esplica:
"il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni" e la sottopone a rischi che rilevano sia per la sfera fisica che per quella psichica, con la conseguenza che "ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati". Tra di esse va annoverata, pertanto, anche quella derivante da mobbing.
Da Studio Cataldi
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