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Infermiere escluse dalla mobilità. NurSind Catania vince i ricorsi. Ecco le sentenze che faranno da apripista: periodo di prova ed idoneità fisica

Due infermiere erano state escluse dai colloqui per la mobilità indetta dall’Azienda Policlinico Vittorio Emanuele per la copertura di n. 110 da destinare al P.O. San Marco; Ricorse in giudizio oggi vincono il ricorso e rientrano in graduatoria, ancora una volta il NurSind Catania vince in tribunale, con due importanti sentenze, la n.1499/2019 DEL 06/05/2019 e la n.655/2019 DEL 08/05/2019 che vediamo di seguito.

Sentenza 1499/2019 DEL 06/05/2019 “Periodo di prova”

 

I fatti

L’infermiera era stata esclusa dall'elenco dei candidati ammessi alla mobilità con la seguente motivazione: “periodo di prova non completato"; aveva presentato, senza esito positivo, istanza di riesame in autotutela con allegata documentazione dalla quale risultava l'assunzione a tempo indeterminato senza periodo di prova; chiedeva dunque in via d'urgenza al Tribunale di vedersi riconoscere, previa disapplicazione degli atti che hanno comportato l'esclusione, il diritto soggettivo ad essere inserita nella graduatoria inerente la procedura dell'avviso pubblico di mobilità

 

La Sentenza

Il ricorso trova accoglimento e l’infermiera rientra in graduatoria. Secondo il Giudice infatti risulta provato che la stessa già alle dipendenze dell'Ospedale di provenienza in forza di contratto di lavoro a termine - è stata assunta in data 1/12/2018 dall’ASSL a tempo indeterminato con espressa previsione dell'esonero “...dal periodo di prova avendo già intrattenuto con l'azienda un periodo di rapporto di lavoro a tempo determinato del medesimo profilo".

Tenuto conto di ciò, appare evidente come la motivazione che fa riferimento ad un “periodo di prova non completato” non sia aderente alla situazione della lavoratrice, assunta senza patto di prova e come tale esonerata dal dover provare il positivo superamento di tale periodo. A tale proposito si osserva non solo come la scelta di non inserire nel contratto di lavoro un patto di prova sia conforme a diritto posto che la G aveva già svolto servizio per un congruo periodo presso il medesimo ospedale nelle medesime mansioni.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte deve ordinarsi all'amministrazione resistente di procedere alla convocazione della ricorrente per l'espletamento del colloquio.

 

 

Sentenza n. 655/2019 DEL 08/05/2019 “Idoneità scaduta”

 

I fatti

L’infermiera era stata esclusa dall'elenco dei candidati ammessi alla mobilità con la seguente motivazione: Idoneità scaduta.

La ricorrente aveva allegato tra le altre cose richieste dal bando, il certificato medico attestante l'idoneità della stessa alle mansioni proprie del profilo di appartenenza rilasciato dal medico competente dell'ASST, presso cui la è attualmente dipendente, nel quale si legge testualmente “DA SOTTOPORRE A NUOVA VISITA MEDICA SEC. PROT." L’azienda ritiene il certificato non valido ed esclude l’infermiera dal colloquio.

La sentenza

La normativa in materia è rappresentata soltanto dall'art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ai sensi del quale il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria che comprende, fra l'altro una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, se non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno, ma può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente. Da detta disposizioni non si evince alcun termine di efficacia temporale del giudizio di idoneità , né può ritenersi che sia onere del lavoratore , in mancanza di specifichi motivi o esigenze , sollecitare il datore di lavoro ad effettuare le visite periodiche. Il medesimo art. 41 prevede infatti la possibilità per il lavoratore di richiedere una visita medica soltanto allorquando “ sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

 

 

Abbiamo cercato in tutti i modi di spiegare in azienda che non si può considerare che l’idoneità abbia una scadenza; di conseguenza non si potrebbe, in tal caso, neanche continuare a lavorare nelle unità operative. Ma evidentemente il concetto è stato di difficile comprensione. Come al solito si è rilevato il silenzio assordante delle altre sigle che non hanno battuto ciglio di fronte a tale ingiustizia. Un vero peccato per tanti colleghi che speravano di rientrare a casa”, dichiara Salvatore Vaccaro, Segretario territoriale NurSind Catania e Vice Segretario Nazionale NurSind.

Un ringraziamento particolare va ai nostri legali avv. A. Grasso e avv. N. Piccione che hanno portato avanti questa battaglia  contro il DIRITTO NEGATO e ai colleghi che hanno creduto in noi sulla fondatezza del ricorso.