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Se il contratto scade durante la malattia da Covid, può essere prorogato?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/01/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene contagiato da covid19 e presenta certificato di malattia, la cui fine è fissata oltre la scadenza del contratto a termine. Il datore di lavoro cosa deve fare? Paga la malattia solo fino alla data di scadenza del contratto? E' tenuto a prorogare il contratto fino alla fine della malattia?

In tema di contratto a tempo determinato, la normativa, oltre al CCNL di riferimento è contenuta nel  D.Lgs. 81/2015 (art.19 e seguenti), modificato dal D.L.87/2018 (art.1), convertito con modificazioni dalla L.96/2018 (art.1). 

Al contratto di lavoro può essere legittimamente apposto un termine, con alcuni divieti, che se non rispettati causano la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

La stipula del contratto a tempo determinato è valida se le ragioni che la determinano sono:

  • ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
  • ragioni sostitutive;
  • ragioni connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

In base alle previsioni del decreto Dignità, il rapporto di lavoro a termine stipulato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti, può avere una durata massima di 24 mesi. La durata complessiva di 36 mesi è valida soltanto per i contratti stipulati prima del 14 luglio 2018, salvo proroghe e rinnovi.

Emergenza coronavirus

Durante il periodo di emergenza per l’epidemia di coronavirus, ai datori di lavoro è concessa per la sola fase di emergenza, la proroga dei contratti a tempo determinato o in somministrazione attualmente in essere o il rinnovo di quelli precedentemente scaduti, senza dover osservare il periodo cuscinetto. Resta comunque l’obbligo di specificare le causali (condizioni e motivazioni del contratto) nelle ipotesi in cui sono richieste dalla legge.

La legge di Bilancio 2021 prevede, sino al 31 marzo 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni previste dal Testo unico dei contratti di lavoro . Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi del contratto a tempo determinato.

Nel dettaglio:

  • la proroga è consentita anche oltre il 12° mese senza indicare la causale(cosiddetta “quinta proroga” o “proroga speciale”);
  • il rinnovo è sempre possibile senza indicare la causale e senza rispettare il cosiddetto periodo cuscinetto di 10 o 20 giorni.

Detto questo, qualora il contratto a tempo determinato sia giunto a termine, Verificata la legittimità dell’apposizione del termine contrattuale, la malattia non è un evento che ne può prorogare la decorrenza; pertanto, il datore di lavoro, corrisponderà al lavoratore quanto dovuto in base alle previsioni normative e contrattuali, solo ed esclusivamente fino alla scadenza contrattuale, a nulla rilevando il protrarsi dell’evento malattia in capo al lavoratore.

Da Il sole 24 ore