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Indennità Inail. Come e quanto viene pagato l’infortunio?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/01/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

In caso di infortunio, il lavoratore riceve un’indennità dall’Inail: ma come viene pagato questo emolumento?

 

Cos’è l’infortunio?

L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge ha previsto (con il D.P.R. n. 1124 del 1965) una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più pesante quanto più è stato grave l’evento traumatico e quanto più gravi sono le conseguenze che sono derivate.

Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono quindi:

 

  • un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte
  • un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni
  • la c.d. causa violenta (di cui si dirà meglio nel paragrafo successivo).

 

 

Si parla infatti di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Al verificarsi dell’infortunio, il lavoratore ha il dovere di informare subito il datore di lavoro. A sua volta, il datore di lavoro, ricevutane notizia, deve inviare entro due giorni la relativa denuncia all’Inail. Ed infatti, è proprio l’Inail a dover valutare le modalità, vale a dire le cause e le circostanze con le quali l’incidente si è verificato, al fine di deciderne il riconoscimento e la conseguente ammissione all’indennizzo.

Qualora si tratti di infortunio mortale o che comporti pericolo di vita, la denuncia va inviata entro le 24 ore dall’evento e l’Inail avrà l’obbligo di informare il Procuratore della Repubblica. In tal caso si avvierà d’ufficio una indagine penale anche quando dall’evento siano derivate lesioni con prognosi di guarigione superiore a quaranta giorni.

 

Cos’è l’infortunio in itinere?

E’ quello nel quale incorre il lavoratore nel percorrere l’itinerario di andata e ritorno fra abitazione e luogo di lavoro (o viceversa) oppure dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti ovvero tra due posti di lavoro (se svolge la sua attività in sedi diverse).

Per aver diritto all’indennizzo, occorre che il lavoratore non abbia interrotto o deviato il tragitto se non per effettiva necessità dovuta a motivi di forza maggiore (ad esempio deviazioni presenti sulla strada a causa di lavori in corso), a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio recarsi al pronto soccorso per soccorrere un familiare) o all’adempimento di obblighi la cui inosservanza costituisce reato (ad esempio sottrarsi ad un controllo delle autorità).

Il recente sviluppo giurisprudenziale, allargando le maglie delle fattispecie analizzata, ha ricompreso nell'infortunio in itinere sia l'ipotesi di lesioni conseguenti ad una rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia i casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su mezzi pubblici.

Indennità Inail

La principale prestazione che viene erogata dall’Inail al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale è l’indennità per inabilità temporanea assoluta, che viene erogata dal quarto giorno di assenza sino alla guarigione.

L’indennità di inabilità temporanea al lavoro viene erogata direttamente dall’Inail al lavoratore con bonifico bancario sul conto corrente del dipendente indicato nella domanda di fruizione del beneficio. L’Istituto eroga l’emolumento al netto delle trattenute fiscali Irpef di legge.

L’indennità, infatti, non è fissa ma sono previsti i seguenti importi:

  • primi tre giorni di assenza: indennità – totalmente a carico del datore di lavoro – pari al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore;
  • dal 4° al 90° giorno di assenza: indennità – totalmente a carico dell’Inail – pari al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore;
  • dal 91° alla guarigione clinica: indennità – totalmente a carico dell’Inail – pari al 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore.

Se l’infortunio ha determinato una lesione permanente dell’integrità psico-fisica del lavoratore (danno biologico) il dipendente può richiedere all’Inail il risarcimento del danno biologico sotto forma di capitale o di rendita a seconda della percentuale di danno riscontrata dalla perizia medico legale.

Se l’infortunio si è verificato a causa della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza richieste dalla legge si configura una responsabilità contrattuale dell’azienda per violazione dell’obbligo di sicurezza e il lavoratore può chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno differenziale, ossia, la differenza tra il danno complessivamente subito a causa dell’infortunio.

Da La legge per tutti