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Legittimo registrare la conversazione all'insaputa dell' operatore sanitario?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/04/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Chiunque abbia oggi uno smartphone è in grado di registrare una qualsiasi conversazione in presenza; la tecnologia ha aiutato il dilagare di certi comportamenti da parte dei pazienti nei confronti degli operatori sanitari, con le motivazioni più svariate, tra cui avere le prove di eventuali errori del sanitario da poter utilizzare in un successivo contenzioso legale.

Come difendersi dalle registrazioni a propria insaputa? Cosa dicono le normative? La questione, sicuramente recente, non è normata, come specificato su Diritto.it, occorre fare riferimento alla disciplina generale sulla registrazioni delle conversazioni.

Quando è lecito registrare una conversazione

Secondo la Cassazione la registrazione è lecita se effettuata in “luogo pubblico” o “aperto al pubblico” da soggetti “presenti” alla conversazione (cioè chi effettua la registrazione deve partecipare alla conversazione o comunque essere ammesso ad assistervi).  La registrazione è lecita, anche se viene effettuata in modalità “covert”, cioè all’insaputa della persona registrata. In fondo la registrazione costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico ed è lecita secondo il principio che chi si rivolge ad un interlocutore (in luogo pubblico o aperto al pubblico) si assume la responsabilità di quello che dice (accettando il rischio di essere registrato da chi è presente al colloquio).

Tuttavia deve essere effettuata per fini esclusivamente “personali”, non può essere divulgata a terzi né diffusa (quindi, ad esempio, non può essere pubblicata sui social network). Può, però, essere utilizzata per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Quando non è lecito registrare una conversazione

Non è lecito registrare una conversazione in un luogo privato o di pertinenza del soggetto registrato (ad esempio, la sua abitazione). Salvo, ovviamente, che non ci sia il suo esplicito consenso.

 

Luoghi pubblici e privati

Uno studio privato o convenzionato del professionista sanitario vanno intesi come luoghi privati.

Sono invece luoghi aperti al pubblico quelli afferenti a soggetti pubblici (come gli ambulatori ed i presidi ospedalieri delle ASL) od a soggetti privati (come strutture sanitarie private)  il cui accesso è consentito alla generalità degli utenti.