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Pensione anticipata con riscatto scuola infermieri, è possibile?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/05/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il riscatto degli anni di scuola può essere utilizzato per raggiungere il requisito contributivo di accesso a qualsiasi pensione, anche a quella anticipata.

Dallo scorso anno il riscatto agevolato può essere utilizzato anche dai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, previa opzione per il sistema di calcolo interamente contributivo (Circ. Inps 6/2020), consentendo così di acquisire anzianità utile per accedere alla pensione anticipata o alla "quota 100" senza pagare oneri stratosferici accettando una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo, quindi di importo di regola inferiore ai criteri ordinari.

Il raggiungimento degli anni di contributi per poter accedere alla pensione anticipata possono essere derivanti da lavoro effettivo, da riscatto, quelli figurativi e da contribuzione volontaria. 

Riscatto scuola infermieri

Per potere riscattare però, a fini pensionistici,  il terzo anno della scuola infermieri, bisogna essere in possesso del diploma di maturità quinquennale, acquisito antecedentemente la frequenza della scuola professionale.

E’ quanto affermato dall’Inps, due anni fa,  in una nota in risposta ad un’interrogazione di NurSind in merito al riscatto degli anni di studio per quegli infermieri, in numero limitato ormai,  ma significativi e prossimi alla pensione.

Il NurSind chiedeva  la possibilità di riscatto in virtù del DM 27/07/2000 che ha riconosciuto l’equipollenza e la parificazione del diploma universitario di infermiere con i precedenti diplomi di infermiere professionale.

L’Inps ribadiva che come specificato nella nota 3512/1998, il possesso di un certificato attestante l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore, utile per accedere al corso dell’allora scuola professionale per infermieri, non è sufficiente per il riscatto ai fini pensionistici.

Anche la più recente normativa in merito, relativa al decreto 4/2019 “Pace contributiva”, stabilisce che possono essere riscattati solo i titoli di studio equiparati a seguito dei quali sia stata conseguita la laurea o i diplomi previsti dall’articolo 1, della legge 341/1990. 

 

Da Orizzonte scuola