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Nuovo Contratto. I soldi degli scatti d'anzianità solo sul merito

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 27/09/2021 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Il rinnovo dei contratti, continua a ritmo serrato e per il comparto sanità, il prossimo appuntamento al tavolo delle trattative è per il 7 ottobre.

A dettare la linea, il rinnovo del contratto per le Funzioni centrali, dove nella bozza consegnata ai sindacati, dal presidente dell’ARAN,  Antonio Naddeo, focus centrale è stato il meccanismo di progressione economica dei dipendenti delle funzioni centrali, che potrebbe fare da guida agli altri comparti, compreso quello della sanità.

Le progressioni economiche orizzontali, o scatti di anzianità, definite adesso nel nuovo contratto come “differenziali stipendiali di professionalità”, rimaste al palo per una decina di anni, a causa della riforma Brunetta, oggi tornano con un nuovo meccanismo di calcolo.

PEO, come si calcolano

Le PEO, progressioni economiche orizzontali ha come unico criterio nazionale quello di essere un dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi nell’azienda di appartenenza, e che l’ulteriore passaggio alla fascia successiva è possibile solo se sono passati 24 mesi da quello precedente.

Per i criteri valutativi vige ancora la Legge Brunetta:

L’articolo 23 del decreto Brunetta stabilisce (D.lgs. 150/09) al comma 2, che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Criteri di valutazione

La selezione avviene sulla base dei requisiti, nonché sui criteri e nei limiti dei punteggi stabiliti da ogni azienda decide di concerto con le organizzazioni sindacali in Contrattazione decentrata.

Con il parere CFL 100, l’Aran si è espressa in merito ai requisiti utili alla progressione economica orizzontale, fissando tre criteri: il requisito della anzianità di almeno 24 mesi nel rapporto di lavoro e/o nella posizione di progressione economica non può essere aumentato o diminuito dalla contrattazione decentrata.

Il requisito della esperienza deve essere riferito allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità, quindi non può essere inteso come sinonimo di anzianità.

Le valutazioni del triennio precedente prescindono dalla avvenuta erogazione delle indennità connesse alla performance e costituiscono una componente che deve necessariamente essere utilizzata nella formazione delle graduatorie.

 Inoltre, per quel che riguarda il triennio, l’ARAN con  parere CFL122 del 4 novembre 2020, ha affermato categoricamente  che nella procedura seguita  per l’attribuzione della progressione economica orizzontale non si può prendere a riferimento un periodo inferiore al triennio considerato dalla norma contrattuale nazionale.

Le selezioni per le progressioni economiche orizzontali devono essere effettuate in base ai risultati ottenuti e alle prestazioni rese.

Nello specifico si individuano tre elementi da prendere in considerazione di cui:

  • uno obbligatorio (le risultanze della valutazione della performance individuale)
  • e due facoltative (esperienza e competenze acquisite).

Anzianità

Per il parere Aran CFL 100 la contrattazione collettiva decentrata integrativa non può in alcun modo il criterio di anzianità come dipendenti dell’ente e nella posizione di inquadramento economico di almeno 24 mesi.
Leggiamo infatti testualmente che “il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa. Occorre aggiungere che il requisito minimo della permanenza di 24 mesi è riferito alla “posizione economica in godimento”, quindi tanto all’assunzione quanto alla ultima progressione economica di cui si è stati destinatari.

L’esperienza e la formazione

Il requisito della esperienza, che le amministrazioni possono utilizzare per la selezione ai fini delle progressioni orizzontali deve essere inteso come conoscenze e capacità. Quello della formazione, che parimenti può essere utilizzato per le selezioni ai fini delle  progressioni economiche, deve essere inteso come capacità, conoscenze, abilità che sono state acquisite a seguito della partecipazione ad attività di formazione i cui esiti sono certificati.

 

Il nuovo calcolo secondo la bozza del contratto Funzioni centrali

Secondo la bozza, per ogni area ci sarà un numero massimo di scatti che potranno essere assegnati ai dipendenti. Per poter avere lo scatto, bisognerà partecipare ad una procedura selettiva. Ogni dipendente che otterrà uno scatto, dovrà rifare domanda dopo due anni.

I criteri, con il quale si deciderà se assegnare lo scatto di anzianità è il voto di performance, ovvero la classifica dei dipendenti sarà definita in base alla media aritmetica semplice degli ultimi tre punteggi ottenuti nella valutazione annuale della performance individuale.

Il merito sarà poi ponderato con l’anzianità.

 

Da Il Messaggero