Le retribuzioni dei comparti a confronto. Gli infermieri i più penalizzati, pagati meno dei docenti
l Titolo III della Costituzione Italiana tratta i rapporti economici, ed all’art.36, tra l’altro, promulga il testo: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
Partendo dal citato principio costituzionale, analizzando le retribuzioni tabellari estrapolate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei quattro comparti - Scuola, Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali (cui valori estrapolati dai relativi ccnl) - si capisce bene quali siano le retribuzioni inferiori nel panorama nazionale.
Considerando profili dello stesso tenore, si può ricavare una riproduzione quantitativa, rappresentativa e semplicistica delle differenze di retribuzione di fine carriera nei quattro comparti, quali:
- per la Scuola il “Docente laureato istituti sec.II grado” con più di 35 anni di anzianità che viene retribuito con 34.052,17 euro/anno/lordi;
- per la Sanità la posizione economica D6 (corrispondente a personale in fine carriera delle Professioni Sanitarie) che viene retribuita con 27.789,10 euro/anno/lordi;
- per le Funzioni Centrali posizione economica III F7 che viene retribuita con 32.016,62 euro/anno/lordi;
- per le Funzioni Locali categoria D6 che viene retribuita con 29.426,32 euro/anno/lordi.
Da premettere che le progressioni economiche di fascia non sono equamente garantite a tutti i lavoratori, ed infatti dipendono dalla capienza dei fondi delle singole amministrazioni, quindi possono passare anche dieci anni e più per aumentare la fascia retributiva, situazione differente per il comparto scuola dove gli scatti avvengono per anzianità con cadenza prestabilita, tuttavia gli stipendi percepiti nel corso della carriera professionale risultano ben lontani da quelli sopra riportati che sono appunto espressi nei valori massimi possibili.
In conclusione è possibile dire che, nel panorama Nazionale della Repubblica Italiana, la posizione economica D del comparto Sanità FP (corrispondente alle professioni sanitarie) è quella meno retribuita, nonostante le Professioni Sanitarie - rappresentanti di detta posizione economica - nell'ordinamento italiano (volendo sintetizzare), sono tutte quelle professioni iscritte in uno specifico albo, i cui operatori in forza di un titolo abilitante universitario rilasciato/riconosciuto dalla Repubblica Italiana, lavorano in campo sanitario con autonomia e responsabilità professionale con anche i relativi obblighi di formazione ECM ed assicurazione sulle responsabilità di colpa grave, mantenendo un obbligato vincolo di esclusività con l’azienda per cui lavorano.
Inoltre, anche per le indennità percepite in merito alle proprietà di disagio di alcune condizioni lavorative, nel comparto sanità si riscontra un blocco delle indennità ai valori attribuiti quaranta anni addietro, tutto cio' da comportare in media stipendi netti di 1400 euro cosi da equiparare economicamente un professionista della sanità ad un operaio specializzato (senza nulla togliere a questi lavoratori).
Ritornando al principio Costituzionale sopra esposto, la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, pertanto si ipotizza a rigor di retorica che, le Professioni Sanitarie rispetto ai profili professionali corrispondenti degli altri comparti, lavorano con meno qualità o assicurando meno prestazioni, oppure, altra ipotesi potrebbe essere che, le Parti interessate alla valorizzazione e tutela dei diritti delle Professioni Sanitarie non sarebbero state tanto “interessate” ad assicurare le finalità dei principi Costituzionali.
Ovviamente si tralascia volutamente le disparità nello stesso settore sanità tra le professioni medico/veterinari (tutti dirigenti riconosciuti da contratto alla prima assunzione) e non mediche (classificati come collaboratori professionali) quali questi ultimi hanno avuto riservata una evoluzione contrattuale lontana anni luce all’evoluzione assicurata alle funzioni mediche.
Quanto sopra possa determinare un momento di riflessione delle Parti interessate.