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Trasferimento lavoratore. A decidere è il datore di lavoro: nessun obbligo di motivare la scelta

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/12/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

La scelta di trasferire il lavoratore è del datore di lavoratore e nulla può essere obiettato dal lavoratore o dal giudice. Per la legittimità del trasferimento, basta la sussistenza di “comprovate ragioni organizzative, tecniche e produttive”.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n.32506/2021.

 

I fatti

Il lavoratore era ricorso in tribunale, per chiedere il risarcimento danni, per aver sofferto a causa del trasferimento, cadendo in uno stato depressivo. Il datore di lavoro, aveva trasferito il dipendente, a causa della diminuzione del fatturato della società, con conseguente riduzione dell’organico.

 

La Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, facendo leva sul principio di libertà d’iniziativa economica privata, garantita dall’articolo 41 della Costituzione.

Per i giudici, il datore di lavoro, anche in maniera unilaterale, può decidere lo spostamento del lavoratore, temporaneo o definitivo, qualora questo dia legittimato da una motivazione concreta e corrispondente alle finalità dell’azienda. La scelta di trasferite il dipendente non deve avere il carattere dell’inevitabilità, ma basta che si concretizzi una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che l datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.

Non è inoltre, onere del datore di lavoro, provare l’inutilizzabilità del dipendente, nella sede originaria, rispetto alla nuova collocazione.

 

Cos’è il trasferimento

Il trasferimento è l’atto di spostamento del lavoratore, definitivo e senza limiti di durata, dalla sua normale sede di lavoro (quella nella quale era stato assunto, per svolgere le proprie prestazioni) verso un’altra.

Il trasferimento può avvenire per:

  • Accordo datore di lavoro e lavoratore
  • Richiesta del lavoratore
  • In maniera unilaterale, per volontà del datore di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le ragioni del trasferimento, salvo che non ne faccia esplicita richiesta il lavoratore. Il datore di lavoro, al fine di collocare il lavoratore, in un’altra sede di lavoro, ha due strumenti ulteriori oltre al trasferimento:

  • Trasferta: Spostamento temporaneo del lavoratore in un’altra sede e altra località, rispetto a quella assegnata. La trasferta viene anche detta missione
  • Distacco: il datore di lavoro, pone momentaneamente il lavoratore, a disposizione di un altro soggetto, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.