L’infarto da stress è infortunio sul lavoro, sì indennizzo economico a superstiti
L’ostruzione acuta delle coronarie costituisce rientra di per sé nella «causa violenta» ex articolo 2 del dpr 1124/65, che ben può essere integrata anche dalla pressione psicologica e ambientale quando il colpo al cuore scatta in occasione della prestazione lavorativa. Ed è infortunio in itinere qualunque sinistro che si verifica lungo il tragitto casa-lavoro con la sola eccezione del rischio elettiva, vale a dire la scelta arbitraria del lavoratore che cade su un percorso diverso da quello normale.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza , sentenza n. 5814 del 22 febbraio 2022
I fatti
I familiari di un lavoratore deceduto per infarto, ricorrevano in Cassazione contro l’Inail, per ottenere l’indennizzo Inail per infortunio, relativo a quanto accorso al congiunto: dopo la cancellazione del volo per maltempo e una lunga attesa in aeroporto il lavoratore fu costretto a un pernottamento di fortuna e un viaggio in treno di 700 chilometri fino a Pechino per partecipare a una riunione: lo troveranno morto nella camera d’albergo, colpito da infarto. La Corte d’Appello de L’Aquila, aveva respinto il ricorso esclusa la tutela indennitaria nei confronti della vedova e dei figli del manager. Moglie e figli della vittima, ricorrevano in Cassazione.
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione, è duplice l’errore della Corte d’appello che esclude la configurabilità sia dell’infortunio in itinere sia della causa violenta: quanto al primo la tutela antinfortunistica scatta ogni volta che c’è un rapporto finalistico fra il percorso normale casa-ufficio e la prestazione lavorativa. E dunque non si può ritenere estraneo all’attività di servizio il rischio affrontato dal lavoratore: dalla cancellazione del volo alla riduzione delle pause di riposo fisiologiche.
L’infarto al miocardio integra di per sé la causa violenta della morte perché costituisce una rottura dell’equilibrio nell’organismo del lavoratore concentrata in una minima frazione di secondo. E dunque costituisce infortunio sul lavoro quando risulta collegato sul piano eziologico a un fattore di servizio. Né conta l’eventuale patologia pregressa, che anzi può rendere più gravose attività di solito non pericolose e giustificare il nesso fra attività lavorativa e infortunio. Anche lo stress può integrare la causa violenta: è in grado di determinare la lesione con un’azione rapida e intensa.