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Congedi parentali: si cambia. Ecco le nuove regole

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/07/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Con il nuovo decreto legislativo, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l’Italia recepisce la direttiva Ue 2019/1158, riscrivendo le regole dei congedi parentali.

Più spazio ai padri lavoratori nella fruizione dei congedi per i figli, nove mesi di astensione facoltativa per i genitori indennizzati al 30% e fino ai 12 anni del bambino, più tutele per i lavoratori autonomi e una corsia preferenziale nell’accesso allo smart working per genitori e caregiver familiari, sono alcune delle novità.

Vediamo cosa cambia.

 

Congedo obbligatorio ai padri

Entra a regime il nuovo congedo di paternità, che si chiama proprio «congedo di paternità obbligatorio», disciplinato dal nuovo articolo 27-bis del Testo unico sulla maternità e paternità, il Dlgs 151/2001): dieci giorni lavorativi non frazionabili a ore, coperti da una indennità pari al 100% della retribuzione, da usare anche in via non continuativa, a partire dai due mesi precedenti la data presunta della nascita del figlio ed entro i cinque mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo aumenta a 20 giorni.

Il padre può fruire del congedo anche durante il periodo di maternità della madre lavoratrice e il diritto si applica anche ai padri adottivi o affidatari.

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo dei datori a fruire del congedo di paternità per i lavoratori sono puniti con la sanzione da 516 a 2.582 euro e, se rilevati nei due anni precedenti la richiesta da parte dell’azienda della certificazione della parità di genere o di altre certificazioni analoghe previste dalle Regioni o dalle Province autonome, impediscono di ottenere le certificazioni.

Si chiamerà invece «congedo di paternità alternativo» quello fruito dal padre lavoratore in sostituzione dell’astensione obbligatoria della madre, in casi particolari (quali morte o grave infermità della madre stessa, o abbandono del figlio da parte di lei).

Ad oggi, il congedo per il padre, è applicato solo al lavoro privato. Aspettiamo la pubblicazione in gazzetta, per verificare, se come promesso, sarà eliminata la disparità in merito tra pubblico e privato.

 

Nuovi congedi parentali

Il congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione passa da sei a nove mesi, fruibili entro i 12 anni di età del figlio (anziché sei).

I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi, pagati al 30%.

Passa da 10 a 11 mesi la durata totale del diritto al congedo parentale che spetta al genitore solo (anche per affidamento esclusivo del figlio). Il genitore solo potrà avere il congedo indennizzato al 30% per un periodo massimo di nove mesi, in linea con quanto accade per le coppie.

 

Gravidanza a rischio indennizzata

L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste si estende ai periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. La parità nella fruizione dei congedi parentali si applicherà anche ai lavoratori autonomi: alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps spetta un’indennità per tre mesi ciascuno entro i primi 12 dodici anni di vita del figlio, ai quali potranno aggiungersi, in alternativa tra i genitori, tre mesi di congedo.

 

Smart working per genitori e caregiver

Infine, il decreto modifica le regole sullo smart working della legge 81/2017, prevedendo una via preferenziale per i lavoratori genitori di figli fino a 12 anni (e non più solo per le madri lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità, come è oggi), genitori di figli con disabilità, lavoratori disabili gravi o che siano caregiver familiari.