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Nuovo congedo parentale, maturazione ferie e tredicesima. La novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/09/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Dal 13 agosto 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 105/2022, di attuazione della direttiva Ue 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. La norma apporta sostanziali modifiche al Dlgs 151/2001 introducendo diverse novità, le quali sono state disciplinate dal punto di vista amministrativo attraverso il messaggio Inps 3066/2022.

Una delle novità riguarda il contenuto dell'articolo 34, comma 5, del Dlgs 151/2001 stabilendo che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano una riduzione delle ferie, dei riposi, della tredicesima. La modifica consente dunque al lavoratore assente durante la fruizione del congedo, diversamente da quanto avvenuto fino al 12 agosto 2022, di maturare in modo pieno le ferie, i permessi annuali e i ratei di tredicesima mensilità, esattamente come già avviene per i periodi di congedo obbligatorio.

Tra le modifiche di maggior rilievo spiccano ancora, l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore della durata di 10 giorni, fruibile nell'arco temporale compreso tra i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita, oppure l'estensione fino a 9 mesi ( in precedenza 6) dei periodi complessivamente indennizzabili a titolo di congedo facoltativo tra entrambi i genitori, con elevazione dell'età massima del bambino fino a 12 anni ai fini della relativa fruizione.