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Ricongiungimento familiare del dipendente pubblico al coniuge militare: la normativa

Giuseppe Romeodi
Giuseppe Romeo
Pubblicato il: 30/10/2022

AttualitàLeggi e sentenze

A dirimere questo tipo di situazioni, ci pensa l'art. 17 della Legge 266/1999 "Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", che recita:

"Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina."

 

Tale istituto normativo, si configura come un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente. La Corte Costituzionale ha statuito che "l’istituto del ricongiungimento è diretto a rendere effettivo altro diritto di rango costituzionale" (art. 29, secondo comma, Costituzione) ovvero il «diritto all’unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (C. Cost. sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995).

L'istanza, per avre accesso a tale diritto, deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza che deve provvedere a ricercare presso la sede di trasferimento del coniuge altre sedi opportune (Consiglio di Stato – Sezione sesta – decisione 2 luglio 2004 – 23 novembre 2004, n. 7686).

E' ovvio che il/la dipendente resterà comunque incardinato/a nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza.

L'art. 17 della legge n. 266/1999 è una norma molto particolare in quanto gli istituti del comando e distacco vengono utilizzati nell’interesse del dipendente e non in quello dell’amministrazione. In esito al rigetto definitivo l'unico rimedio esperibile è un ricorso al TAR entro 60 giorni o alternativamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

Fonte: Legaleconsulenza.it